La Corte di Cassazione con sentenza n. 419/2019 ha dichiarato estinto per prescrizione il reato ascritto a tre medici imputati per aver cagionato la morte di un paziente

Nella stessa occasione, è stato affermato il seguente principio di diritto: è viziata (e pertanto deve essere annullata) la sentenza del giudice di merito che, nel superare le contrapposte opinioni dei consulenti tecnici sulla causa della morte, ha assertivamente affermato che le argomentazioni convincenti erano quelle dei consulenti del pubblico ministero, rigettando la richiesta della difesa di nuova perizia.

Il caso

La Corte di Appello di Salerno con propria sentenza aveva confermato la sentenza di condanna resa dal Tribunale della stessa città, nei confronti di tre medici, in riferimento al delitto di omicidio colposo, in danno di un paziente.

Secondo la tesi accusatoria, i primi due sanitari, rispettivamente operatore ed aiuto e l’altro, anestesista rianimatore, avevano, con la propria condotta cagionato la morte del paziente, sottoposto a intervento chirurgico di innesti ossei con impianti in titanio.

Nella specie, – si legge in sentenza -, gli imputati avevano omesso di procedere alla estubazione protetta del paziente così da ridurre al minimo il rischio di spasmi glottidei da risveglio, a fronte di intervento eseguito in anestesia totale di lunga durata con prolungata apertura della bocca.

Siffatta omissione aveva determinato l’insorgenza di spasmi glottidei, quindi la mancata esecuzione di una corretta tracheotomia chirurgica e così la morte del povero malcapitato, per asfissia.

Il decesso avveniva nel mentre quest’ultimo era trasportato in ambulanza dalla clinica al Pronto Soccorso dell’Ospedale.

La Corte di Appello condivideva le valutazioni espresse dal Tribunale, basate sulla relazione dei due consulenti tecnici del pubblico ministero; aveva perciò rigettato la richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale funzionale all’espletamento di ulteriore perizia di parte, per accertare le cause della morte.

Il ricorso per Cassazione dell’anestesista

A detta del ricorrente, la sentenza di appello sarebbe stata viziata sotto il profilo della motivazione. La corte territoriale avrebbe infatti, espresso una valutazione insufficiente, limitandosi a richiamare le considerazioni del primo giudice.

Con il secondo motivo, la parte lamentava la mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, funzionale all’espletamento di perizia.

Sul punto, il ricorrente richiama recenti arresti giurisprudenziali, ove è stata rilevata la necessità di rinnovare l’istruttoria, rispetto ad incombenti con carattere di decisività, a maggior ragioni nelle ipotesi, come quella del caso in esame, in cui i consulenti della difesa avessero espresso valutazioni antitetiche a quelle dei consulenti dell’accusa.

Quanto al merito, secondo la difesa, il problema respiratorio del paziente, non fu determinato dallo spasmo della glottide, bensì da una complicanza cardiaca.

Inoltre, l’esponente rileva, altresì, il difetto di motivazione rispetto all’affermazione di responsabilità a carico dell’equipe medica, in riferimento alla nozione di evidenzia dell’errore. Al riguardo la parte osserva che l’anestesista non aveva il dovere di sostituirsi al chirurgo nella effettuazione della manovra di tracheotomia in assenza di motivi per ritenere che costui non fosse in grado di effettuare l’operazione manuale.

Il ricorso del chirurgo e dell’aiuto operatore

Anche il medico chirurgo e l’altro operatore sanitario imputati nello stesso procedimento, con proprio atto difensivo, proponevano ricorso per Cassazione avverso la sentenza impugnata. Gli stessi lamentavano, innanzitutto, l’errata metodologia che aveva seguito la Corte di Appello nell’apprezzamento della prova scientifica.

Consideravano che l’ipotesi della morte per asfissia fosse stata smentita dagli esiti dell’esame autoptico, sviluppando sul punto rilievi di natura tecnica conformi a quelli espressi nel ricorso dell’altro coimputato.

I ricorrenti, in particolare, facevano leva sul dato relativo all’orario del decesso.

A tal proposito, osservavano che la morte del paziente non fosse sopraggiunta nell’arco di 5/6 minuti previsti dalla scienza medica come limite massimo di sopravvivenza in assenza di ossigeno; ciò doveva portare ragionevolmente, ad escludere che il decesso fosse stato causato da asfissia meccanica.

Il giudizio della Cassazione

Sotto il profilo processuale i ricorsi sono fondati.

Quanto ai lamentati vizi della motivazione, i giudici della Suprema Corte, ricorrono sin da subito, ai principi che, secondo il diritto vivente, governano l’apprezzamento giudiziale della prova scientifica da parte del giudice di merito e che presiedono al controllo che, su tale valutazione, può essere svolto in sede di legittimità.

Al riguardo, si è chiarito che alla Corte di Cassazione è rimessa la verifica sulla ragionevolezza delle conclusioni alle quali è giunto il giudice di merito, che ha il governo degli apporti scientifici forniti dagli specialisti.

La Suprema Corte ha così, evidenziato, sul piano metodologico:

– che qualsiasi lettura della rilevanza dei saperi di scienze diverse da quella giuridica, utilizzabili nel processo penale, non può avere l’esito di accreditare l’esistenza, nella regolazione processuale vigente, di un sistema di prova legale, che limiti la libera formazione del convincimento del giudice;

– che il ricorso a competenze specialistiche con l’obiettivo di integrare i saperi del giudice, rispetto a fatti che impongono metodologie di individuazione, qualificazione e ricognizione eccedenti i saperi dell’uomo comune, si sviluppa mediante una procedimentalizzazione di atti (conferimento dell’incarico a periti e consulenti, formulazione dei relativi quesiti, escussione degli esperti in dibattimento) ad impulso del giudicante e a formazione progressiva;

– e che la valutazione di legittimità, sulla soluzione degli interrogativi causali imposti dalla concretezza del caso giudicato, riguarda la correttezza e conformità alle regole della logica dimostrativa dell’opinione espressa dal giudice di merito, quale approdo della sintesi critica del giudizio (Sez. 4, sentenza n. 80 del 17.01.2012, dep. 25.05.2012, n.m.).

Chiarito che il sapere scientifico costituisce un indispensabile strumento, posto al servizio del giudice di merito, deve rilevarsi che, non di rado, la soluzione del caso posto all’attenzione del giudicante, nei processi ove assume rilievo l’impiego della prova scientifica, viene a dipendere dall’affidabilità delle informazioni che, attraverso l’indagine di periti e consulenti, penetrano nel processo.

Si tratta di questione di centrale rilevanza nell’indagine fattuale, il giudice deve dar conto del controllo esercitato sull’affidabilità delle basi scientifiche del proprio ragionamento, soppesando l’imparzialità e l’autorevolezza scientifica dell’esperto che trasferisce nel processo conoscenze tecniche e saperi esperienziali.

E, come sopra chiarito, il controllo che la Corte Suprema è chiamata ad esercitare, attiene alla razionalità delle valutazioni che a tale riguardo il giudice di merito ha espresso nella sentenza impugnata.

Del resto, la Corte regolatrice ha anche recentemente ribadito il principio in base al quale il giudice di legittimità non è giudice del sapere scientifico e non detiene proprie conoscenze privilegiate. La Suprema Corte è cioè chiamata a valutare la correttezza metodologica dell’approccio del giudice di merito al sapere tecnico-scientifico, che riguarda la preliminare, indispensabile verifica critica in ordine all’affidabilità delle informazioni che utilizza ai fini della spiegazione del fatto (cfr. Sez. 4, Sentenza n. 43786 del 17/09/2010, dep. 13/12/2010, Cozzini, Rv. 248944; Sez. 4, sentenza n. 42128 del 30.09.2008, dep. 12.11.2008, n.m.).

La responsabilità sanitaria

Le svolte considerazioni, di ordine generale, sul governo giudiziale della prova scientifica, trovano specifica declinazione nel settore della responsabilità sanitaria e, in particolare, nella valutazione dei profili di rimproverabilità colposa rinvenibili nella condotta svolta dall’esercente la professione sanitaria.

Ed invero, la giurisprudenza più recente ha considerato che in tema di responsabilità degli esercenti la professione sanitaria, la motivazione della sentenza di merito deve indicare:

–       se il caso concreto sia regolato da linee-guida o, in mancanza, da buone pratiche clinico-assistenziali

–       valutare il nesso di causa tenendo conto del comportamento salvifico indicato dai predetti parametri, specificare di quale forma di colpa si tratti (se di colpa generica o specifica, e se di colpa per imperizia, o per negligenza o imprudenza)

–       appurare se ed in quale misura la condotta del sanitario si sia discostata da linee-guida o da buone pratiche clinico-assistenziali (Sez. 4, n. 37794 del 22/06/2018 – dep. 06/08/2018, De Renzo, Rv. 27346301).

Ebbene, applicando i richiamati principi di diritto al caso in esame, i giudici della Cassazione hanno avuto modo di rilevare che le valutazioni effettuate dalla Corte di Appello, sulla questione relativa all’accertamento della causa del decesso del paziente e rispetto al rigetto della richiesta di rinnovo dell’istruttoria dibattimentale, risultavano vulnerate dalle dedotte aporie di ordine logico.

Sono corrette allora le asserzioni esposte dalla difesa in relazione all’errore commesso dalla Corte di merito che, nel superare le contrapposte opinioni dei consulenti tecnici sulla causa della morte, aveva assertivamente affermato che le argomentazioni convincenti erano quelle dei consulenti del pubblico ministero; esprimendo in tal modo, valutazioni apodittiche sulla natura della morte cardiaca e sulla popolazione maggiormente colpita da tale evento.

Per tali ragioni, la scelta di non espletare perizia dibattimentale, a fronte di specifica richiesta difensiva, risulta censurabile in sede di legittimità.

Le aporie motivazionali ora richiamate inficiano, di riflesso, le conclusioni raggiunte dal Collegio, in ordine alla sussistenza di profili di colpa a carico dei componenti della equipe.

La sentenza impugnata, è stata così annullata a fini civili con rinvio al giudice civile competente.

L’applicazione della legge più favorevole al reo

Peraltro, nel caso in esame, trattandosi di fatti accaduti prima della novella del 2012, -i giudici della Suprema Corte osservano che doveva applicarsi la norma più favorevole.

Il legislatore del 2017, con scelta sovrana, ha ritenuto di limitare l’innovazione alle sole situazioni astrattamente riconducibili alla sfera dell’imperizia. Sono così state troncate, per il futuro, le incertezze verificatesi nelle prassi, anche quella di legittimità, in ordine all’applicabilità della legge n. 189/2012 alle linee guida la cui inosservanza conduce ad un giudizio non di insipienza tecnico-scientifica (imperizia) ma di trascuratezza, e quindi di negligenza (in argomento: Sez. 4, n. 23283 del 11/05/2016, Denegri, Rv. 266904). L’art. 590 sexies c.p., si applica solo quando sia stata elevata o possa essere elevata imputazione di colpa per imperizia.

Non di meno, – concludono gli Ermellini – ove a carico dei sanitari, per il fatto lesivo verificatosi nel caso di specie, emergano nel giudizio di rinvio profili di colpa per negligenza, può assumere rilevanza il riferimento alla n. 189/2012, in quanto legge più favorevole, ai sensi dell’art. 2 c.p., comma 4.

Le Sezioni Unite, infatti, (Sez. U. 21.12.2017, dep. 22.02.2018, n. 8770, Mariotti, cit.), hanno chiarito che il D.L. 13 settembre 2012, n. 158, art. 3, oggi abrogato, risulta più favorevole in relazione alle contestazioni per comportamenti del sanitario commessi prima della entrata in vigore della novella del 2017, connotati da negligenza o imprudenza con configurazione di colpa lieve, che, per il citato decreto Balduzzi, erano esenti da responsabilità in caso di rispetto delle linee guida o delle buone pratiche accreditate.

In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione.

Sabrina Caporale

 

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