Un ragazzino è morto sul campo di calcetto parrocchiale, la Cassazione ha assolto il parroco precedentemente condannato per omicidio colposo, ecco perché
Mentre giocava con un amichetto, un ragazzino di 13 anni ha perso la vita nel tentativo di arrampicarsi su una delle porte del campo di calcetto parrocchiale del suo paese. La porta non era ancorata al terreno e così gli si è ribaltata addosso, colpendolo alla nuca e uccidendolo sul colpo.
Il Tribunale di Latina aveva assolto in primo grado il parroco, poiché il campo da gioco era regolare e la porta non andava necessariamente fissata al terreno. Inoltre, al momento dell’incidente il parroco non era presente (al suo posto c’era il vice-parroco), la porta era stata spostata festeggiare la festa patronale e aveva incaricato altri di riposizionarla al suo posto. Infine, il Tribunale di Latina considerava che il ragazzino ragazzino morto sul campo aveva tenuto un “comportamento imprevedibile ed abnorme”.
La Corte d’appello di Roma aveva invece riformato la sentenza di primo grado e aveva condannato il parroco per omicidio colposo, poiché in quanto responsabile della parrocchia rivestiva un ruolo di garanzia nei confronti di coloro che usufruivano dei suoi locali e di quelli annessi, compreso il campo di calcetto. Inoltre, notava la Corte d’appello, la colpevolezza del parroco derivava dalla violazione del suo dovere di vigilanza, che lo avrebbe dovuto portare a impedire “l’uso del campo di calcetto in assenza di condizioni di sicurezza”.
Il parroco si è così rivolto alla Corte di Cassazione penale, sottolineando che il campo non aveva carenze strutturali e che la porta era stata spostata da altri: al comitato organizzatore della festa patronale era stata concessa l’utilizzazione del campo, spettava quindi al responsabile del comitato “di vigilare che esso non fosse usato dai ragazzi sino a quando non fosse stato sgombrato e le porte fossero state nuovamente fissate”. Il responsabile del comitato era inoltre presente al momento dell’incidente, a differenza del parroco.
La Cassazione, con la sentenza n. 19029 del 20 aprile 2017, ha dato ragione al parroco e ne ha accolto il ricorso.
La motivazione risiede nel fatto che la Corte d’appello aveva deciso di condannare il parroco in quanto “titolare del potere di disposizione del campo da gioco”, ma invece, sebbene vero in astratto, andava verificato se, al momento dell’incidente, fossero stati altri a dover vigilare sulla struttura. Essendo assente il parroco, avrebbe dovuto occuparsi di vigilare sulla sicurezza il vice-parroco.
Secondo la Cassazione, quindi, occorre verificare chi sia al momento del sinistro il reale soggetto titolare della posizione di garanzia.
Per questo la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso proposto dal parroco ed ha annullato la sentenza di condanna.




