Respinto il ricorso degli eredi di un motociclista deceduto in un incidente stradale contro la stima del danno morale effettuata in sede di merito
“Il presupposto della liquidazione nel valore medio, anziché in quello massimo, è un presupposto di fatto ricavato dalla CTU, e che qui non può essere messo ulteriormente in discussione”. Con questa motivazione la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dagli eredi di un motociclista deceduto in un incidente stradale, che contestavano la stima e liquidazione del danno morale effettuata dalla Corte di appello.
Gli attori avevano citato in giudizio l’Assicurazione del veicolo antagonista per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. Il Tribunale, in primo grado, aveva riconosciuto un concorso di colpa del defunto nella misura di un terzo (regolando conseguentemente il risarcimento), sulla base di una Ctu e delle altre prove addotte in giudizio, da cui era ricavabile una condotta del centauro che, se diversa, avrebbe consentito di evitare il danno o di avere conseguenze meno gravi. La Corte territoriale aveva parzialmente riformato la pronuncia di prime cure solamente in relazione all’ammontare del danno risarcito.
Il Supremo Collegio, con l’ordinanza n. 2662/2021 ha ritenuto di non intervenire sulle decisioni assunte in sede di merito, ritenendo inammissibili le doglianze dei ricorrenti.
Questi ultimi, in particolare, avevano contestato la ricostruzione in fatto dell’incidente nonché la valutazione, pure essa in fatto, della esistenza di una colpa concorrente del de cuius. Gli Ermellini, tuttavia, hanno confermato l’accertamento operato dal Collegio distrettuale in base al quale il motociclista non aveva fatto di tutto per evitare il danno, per via di una condotta di guida non prudente, ed in particolare per l’eccessiva velocità.
Gli eredi eccepivano poi che, nella valutazione del danno, la Corte di appello non avesse tenuto conto della sofferenza del fratello del de cuius dovuta al fatto di avere assistito all’incidente, circostanza che avrebbe dovuto comportare una stima vicina al massimo, anziché ai valori medi, come di fatto era accaduto. Anche in questo caso però, dal Palazzaccio è stata ritenuta corretta la decisione di merito che aveva escluso una maggiorazione del risarcimento in quanto la CTU escludeva una ripercussione duratura dovuta a tale circostanza.
La redazione giuridica
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