Movimentazione manuale di carichi pesanti del lavoratore

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Movimentazione manuale di carichi pesanti del lavoratore

Movimentazione manuale di carichi pesanti giornaliera e in misura significativa hanno causato lesioni al lavoratore (Tribunale di Treviso, Sez. Lavoro, Sentenza n. 324/2021 del  21/07/2021-RG n. 1488/2019).

Movimentazione manuale di carichi pesanti ha causato al lavoratore un danno biologico permanente che, ai sensi del D.M. n. 38 del 12 luglio 2000, è valutabile in misura del 10% .

L’ Inail respinge la prospettazione del lavoratore sul rischio connesso alla movimentazione di carichi pesanti e, in via amministrativa, rigetta la domanda.

Con ricorso dinanzi al Giudice del Lavoro il ricorrente rappresenta di aver lavorato a tempo pieno dal luglio 1989 al giugno 2017, epoca del pensionamento, nella produzione di pannelli in MDF per mobili componibili. Descrive le proprie mansioni evidenziando come le stesse implicassero movimentazione manuale di carichi pesanti, ripetute estensioni e flessioni del tronco abbinate a movimenti di trazione del busto.

Riferisce, nello specifico, di essersi occupato, dal 1989 al 1994 delle operazioni di carico e scarico della pressa movimentando tavole di legno di notevoli dimensioni, dal 1994 al 1999 della preparazione dei banchi per la pressatura con movimentazione di tavole di legno di circa 40 kg ciascuna, dal 1999 al 2012 delle mansioni di capoturno coadiuvando gli addetti nella movimentazione manuale dei carichi, dal 2012 della movimentazione manuale di pannelli finiti per mobili componibili, effettuando il traino e la spinta di cataste di tavole con transpallet manuale.

L’istruttoria orale ha confermato la prospettazione di parte ricorrente sulle mansioni svolte.

I testi hanno confermato, in particolare, la continuità e la ripetitività dell’attività di movimentazione manuale, o tramite spinta manuale, di traspallet manuali e carrelli carichi di pesanti manufatti.

Conseguentemente, il Tribunale ritiene provata la continuità con cui il ricorrente doveva effettuare le operazioni di movimentazione manuale descritte in ricorso e lamentate come causa della malattia professionale.

I testi hanno confermato che il ricorrente aiutava gli addetti nella movimentazione manuale dei carichi e, in particolare delle bobine, pesanti cinque quintali, che dovevano essere fatte scivolare sulle forche del muletto tramite dei movimenti manuali funzionali a far ondeggiare tali bobine sino a farle cadere (attività da svolgere anche una quindicina di volte in un turno notturno).

Il CTU ha affermato: “per quanto riguarda lo stato morboso presentato dal ricorrente, dal carteggio sanitario più sopra recensito, emerge che il medesimo è affetto da ernia discale L2 -L3 ed L5 -S1, discopatia L4 -L5 ed esiti di discectomia L3 -L4. Ciò premesso, trattasi di valutare, se tale quadro clinico, possa essere ricondotto all’attività lavorativa. Nelle Nuove Tabelle per le Malattie Professionali, ai sensi del D.M. 9.4.2008, G.U. 169 del 21.7.2008, l ‘ernia discale lombare (M51.2) è presunta, al capo b), per “lavorazioni di movimentazione manuale dei carichi svolte in modo non occasionale in assenza di ausili efficaci”. Per cui, la valutazione dell’esposizione al rischio lavorativo deve, necessariamente, tener conto di due fattori: – la non occasionalità delle mansioni svolte; – la misura prolungata della lavorazione. Nel caso si specie, per quanto concerne il primo, dalla disamina della documentazione a disposizione, emerge che il periziando, a partire dall’anno di assunzione (1989), fino all’anno del pensionamento (2017), ha svolto mansioni che implicavano la movimentazione manuale di carichi (di decine di chilogrammi) e per alcune, movimenti continui e ripetuti di flesso -estensione del rachide. Tale dato è desumibile da quanto testimoniato davanti alla S.V. Ill.ma (e confermato dall’interessato) e dalla Valutazione del Rischio per la Movimentazione Manuale dei Carichi eseguita in data 01.06.2016. Per quanto riguarda il secondo, si consideri quanto di seguito esposto. Da quanto riferito dal periziando e da quanto desumibile dall’anamnesi raccolta presentava lombalgia cronica, già nel 1999, cioè a distanza di dieci anni circa, da quando aveva iniziato a lavorare. Tale problematica risulta essersi attenuata durante il periodo in cui ha svolto mansioni di capoturno e successivamente si è riacutizzata, a partire dal 2012, quando ha iniziato a lavorare presso il reparto 3BLUX, adibito alla linea di imballaggio dei cartoni. L’accentuazione dei sintomi è progredita negli anni successivi, tanto che ad agosto 2015 si è sottoposto a controllo radiografico e nell’ottobre 2015, ad esame RMN, con riscontro del quadro clinico -patologico noto. Tenuto conto dell’evoluzione clinico -patologica del quadro morboso presentato dal periziando, si ritiene che il medesimo sia causalmente riconducibile all’attività lavorativa svolta, così come descritta nell’atto di ricorso e dai testi. L’accertamento medico ha concesso di evidenziare un’insufficienza vertebrale lombare, caratterizzata da sintomatologia soggettiva locale (lombalgia) ed associata contrattura muscolare e limitazione antalgica della motilità del tronco. Tale quadro menomante determina un danno biologico permanente che, ai sensi del D.M. n. 38 del 12 luglio 2000, è valutabile in misura del 10%” .

Ergo, il CTU ha riconosciuto l’eziologia professionale della malattia e, in ogni caso, la malattia va considerata come tabellata, considerando che è stata dimostrata l’adibizione non sporadica od occasionale alla lavorazione che ha esposto il ricorrente all’agente patogeno indicato in tabella), con conseguente applicazione del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “dall’inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia (purché insorta entro il periodo massimo di indennizzabilità) deriva l’applicabilità della presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta dall’assicurato, con il conseguente onere di prova contraria a carico dell’I.N.A.I.L., quale è, in particolare, la dipendenza dell’infermità da una causa extralavorativa oppure il fatto che la lavorazione non abbia avuto idoneità sufficiente a cagionare la malattia, di modo che, per escludere la tutela assicurativa è necessario accertare, rigorosamente ed inequivocabilmente, che vi sia stato l’intervento di un diverso fattore patogeno, che da solo o in misura prevalente, abbia cagionato o concorso a cagionare la tecnopatia.

Il ricorso viene accolto con riconoscimento di postumi invalidanti nella misura 10% e conseguente obbligo dell’Istituto a corrispondere l’indennizzo in capitale nella misura corrispondente.

Le spese di lite vengono liquidate seguono la regola della soccombenza.

Avv. Emanuela Foligno

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