Devono essere annullate le multe qualora la segnaletica stradale crei una situazione di incertezza e confusione nell’utente che ha pochi attimi per decifrare il contesto ambiguo e carente e decidere quale direzione prendere

La vicenda

Un automobilista aveva impugnato la decisione con la quale il Giudice di Pace di Roma aveva rigettato il ricorso contro tre multe elevate a suo carico per violazione dell’art. 7/1-14 del C.d.S., per aver cioè, percorso, alla guida della propria autovettura, “la corsia riservata ai mezzi pubblici”.

Ad avviso del ricorrente, il giudice di primo grado non aveva tenuto in alcuna considerazione le deduzioni e la documentazione attestanti l’insufficienza, l’inadeguatezza e la non conformità alla legge della segnaletica di avvertimento e di divieto della corsia preferenziale.

Invero, al momento delle infrazioni contestate (settembre 2017) la segnaletica era del tutto inadeguata ed insufficiente. Infatti, la corsia preferenziale era stata riattivata il 20 aprile dopo circa 7 anni di disattivazione, tuttavia, il Comune di Roma Capitale, invece di installare una nuova segnaletica, aveva parzialmente utilizzato una segnaletica preesistente, mai rimossa benchè dal 2010 al 2017 la corsia fosse stata riaperta al transito di tutte le automobili.

La segnaletica stradale insufficiente

Tali deduzioni erano state confermate dalle fotografie prodotte in giudizio. Peraltro, come stabilisce l’art. 38 comma 7 C.d.S. “la segnaletica stradale deve essere sempre mantenuta in perfetta efficienza da parte degli enti o esercenti obbligati alla sua posa in opera e deve essere sostituita o reintegrata o rimossa quando sia anche parzialmente inefficiente o non sia più rispondente allo scopo per il quale è stata collocata”.

Dalle produzioni documentali era stato, inoltre, possibile accertare che la tabella elettronica sita in prossimità del luogo dell’accertamento, non segnalasse affatto la corsia preferenziale che iniziava dopo circa 600 metri. Vi era soltanto un cartello posto sul lato destro della strada, peraltro di piccole dimensioni, visibile soltanto a un numero limitato di utenti. Essendovi, infatti, su quel tratto strada sempre grande traffico ed essendo percorso per lo più da autobus e pullman, le auto circolavano principalmente sul lato sinistro della strada, e dunque non erano in grado di poter vedere il cartello posto sul lato destro della strada; quello posto invece, sul lato sinistro, era totalmente coperto da un albero.

Insomma a detta del ricorrente, il Comune capitolino aveva riattivato una corsia preferenziale senza fornire agli automobilisti – che per anni avevano percorso quel tratto di strada che sapevano non interdetto alla circolazione da parte di privati – alcuna percezione della corsia preferenziale ed aveva anche omesso di intervenire per migliorare la segnaletica già esistente.

Il Tribunale di Roma (Tredicesima Sezione, sentenza n. 3702/2020) ha accolto il ricorso perché fondato.

Come è noto, l’art. 3 della legge 24/11/1981 n. 689 stabilisce che “nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l’agente non è responsabile quando l’errore non è determinato da sua colpa”.

Ebbene, nel caso in esame, nessuna colpa poteva essere addebitata alla ricorrente, il cui unico errore , se di errore poteva parlarsi, era stato quello di aver transitato in una corsia preferenziale invisibile. E così altre centinaia di migliaia di automobilisti avevano commesso questo “errore”, “se è vero come è vero, che in quella corsia preferenziale erano stati elevati verbali di contravvenzione in numero pari quasi ad un sesto della intera popolazione del Comune di Roma!”

Per il giudice capitolino era, perciò, evidente che tutti i verbali di contestazione dovevano essere annullati, in quanto ingiusti ed illegittimi, ed erroneamente convalidati dal Giudice di prime cure.

La decisione: multe annullate

Al riguardo, la stessa CTU espletata nel corso del giudizio di primo grado aveva chiarito in modo ineccepibile e dettagliato come la segnaletica fosse inadeguata ed insufficiente ancora al luglio 2018, oltre un anno dopo l’attivazione della corsia preferenziale, avvenuta il 20 aprile 2017.

Insomma per il Tribunale di Roma si era venuta a creare, una situazione di incertezza e confusione nell’utente, il quale peraltro aveva avuto solo pochi attimi per decifrare il contesto ambiguo e carente e decidere quale direzione prendere, non potendo, una volta nell’imbuto della Preferenziale, uscirne indenne; è stata così affermata la buona fede dell’automobilista indotto dalla stessa condotta inadeguata dell’Amministrazione. Per queste ragioni, il ricorso è stato accolto e tutte le multe sono state annullate.

Avv. Sabrina Caporale

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