È valida la multa per eccesso di velocità rilevato da apparecchio autovelox mobile anche se la segnaletica presente sul tratto di strada in questione indica la presenza di apparecchiature di tipo fisso

La vicenda

Multato per violazione dei limiti di velocità, il ricorrente aveva proposto opposizione al verbale elevato a suo carico, dapprima al giudice di pace e successivamente al Tribunale di Velletri lamentando sostanzialmente la mancata adeguata segnalazione della apparecchiatura autovelox.

Ma sia il giudice di primo grado che il giudice dell’appello rigettarono il ricorso, deducendo da un lato che nel verbale fosse chiaramente desumibile il tipo di strumento utilizzato (di tipo mobile) e, per altro verso, che dalla documentazione fotografica allegata dall’amministrazione comunale, emergesse chiaramente che, sul tratto di strada in questione, fosse presente “segnaletica di tipo fisso di dette apparecchiature” rendendo, così del tutto superfluo valutare la natura di quella utilizzata nella specie.

L’accertamento della validità della sanzione amministrativa

La Corte di Cassazione ha più volte affermato il principio secondo cui “la legittimità delle sanzioni amministrative irrogate per eccesso di velocità, accertato mediante autovelox è subordinata alla circostanza che la presenza della postazione fissa di rilevazione della velocità sia stata preventivamente segnalata” (Cass. n. 2041/2019; n. 680/2011). Tale previsione ha come scopo quello di informare gli automobilisti della presenza di dispositivi di controllo medesimi, onde orientarne la condotta di guida e preavvertirli del possibile accertamento di infrazioni, con la conseguente nullità delle sanzioni eventualmente irrigate in violazione di tale previsione (Cass. n. 7419/2009; n. 15899/2016).

La ratio della preventiva informazione secondo le modalità indicate dalla legge (anche mediante gli strumenti attuativi dei decreti dei competenti ministeri) è rinvenibile nell’obbligo di civile trasparenza gravante sulla pubblica amministrazione, il cui potere sanzionatorio, in materia di circolazione stradale, non è tanto ispirato dall’intento della sorpresa ingannevole dell’automobilista indisciplinati, in una logica patrimoniale captatoria, quanto da uno scopo di tutela della sicurezza stradale e di riduzione dei costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare, anche mediante l’utilizzazione delle nuove tecnologie di controllo elettronico (Cass. n. 5997/2014).

La preventiva segnalazione dell’autovelox

Nel caso in esame, il verbale redatto ai sensi dell’art. 200 del codice della strada aveva attestato tale indispensabile modalità dell’accertamento. Ed inoltre, dalla documentazione fotografica allegata dall’amministrazione comunale si evinceva chiaramente che, sul tratto di strada in questione, fosse presente “segnaletica di tipo fisso di dette apparecchiature”, a nulla rilevando, trattandosi di requisito non richiesto a pena di illegittimità del verbale da alcuna norma, che lo stesso verbale non avesse attestato il carattere temporaneo o permanente della postazione di controllo per il rilevamento elettronico della velocità.

Del resto, l’art. 3 del d.m. 15/8/2007 stabilisce del resto che “le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità sulla rete stradale possono essere segnalate” tra l’altro, “con segnali stradali di indicazione, temporanei o permanenti”, precisando che tali segnali stradali di indicazione “devono essere realizzati con un pannello rettangolare, di dimensioni e colore di fondo propri del tipo di strada sul quale saranno installati” e che “sul pannello deve essere riportata l’iscrizione ‘controllo elettronico della velocità’ ovvero ‘rilevamento elettronico della velocità’, eventualmente integrata con il simbolo o la denominazione dell’organo di polizia stradale che attua il controllo”.

L’onere della prova in capo alla amministrazione

D’altra parte, in tema di opposizione a verbale di contravvenzione per superamento del limite di velocità, grava sull’opponente, e non sulla pubblica amministrazione l’onere di provare l’inidoneità in concreto, sul piano della percepibilità e della leggibilità, della segnaletica di cui al d.m. del 15/8/2007 ad assolvere la funzione di avviso della presenza di postazioni di controllo della velocità, non assumendo, di per sé, alcuna rilevanza il dato della velocità predominante sul tratto di strada interessato dalla presenza della segnaletica (Cass. n. 23556/2017).

Il ricorso è stato, pertanto, rigettato (Corte di Cassazione, n. 2205/2020).

Avv. Sabrina Caporale

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