Non va esente da responsabilità medica il sanitario, sol perché afferma di aver osservato le linee guida. Ginecologo condannato a risarcire i danni richiesti da due genitori in favore della figlia nata con gravi malformazioni

La bambina era nata con gravi malformazioni fisiche. Non è bastato al medico ginecologo affermare di essersi attenuto alle linee guida: la conformità della condotta professionale a queste ultime non costituisce di per sé causa di esonero del sanitario da responsabilità tutte le volte in cui la specificità del caso concreto imponga uno standard di diligenza più elevato.

La vicenda

Il ginecologo era stato portato in giudizio da due genitori, con l’”accusa” di non aver tempestivamente informato la gestante delle gravissime malformazioni del feto, in tal modo, impedendole, di fatto, di esercitare il suo diritto di interrompere la gravidanza, nei tempi consentiti dalla legge.

I due coniugi chiedevano, quindi, il risarcimento di tutti i danni loro patiti e quelli futuri.

Il medico era il ginecologo di fiducia della donna. Questi l’aveva seguita durante tutta la seconda gravidanza. Gli esami ecografici avvenivano nel suo studio, dietro pagamento di corrispettivo per ciascuna prestazione professionale; e il ginecologo mai aveva rilevato alcuna anomalia né sulla gestante né sul nascituro, rassicurando al contrario, i genitori, che il feto godeva di ottima salute.

Ma al momento del parto (avvenuto mediante taglio cesareo eseguito personalmente dal medico) la tragica scoperta: la bambina appena nata risultava affetta da gravissime malformazioni al cranio, agli occhi e agli arti inferiori e superiori (sindrome di Apert) nonché da cardiopatia congenita (tetralogia di Fallot); cosicché veniva immediatamente trasferita in un centro specializzato.

Per il giudice di primo grado non vi erano dubbi nell’affermare l’esistenza del nesso causale tra l’imperizia medica e la nascita indesiderata. Numerosi erano i profili di colpa professionale medica a carico del ginecologo tali da poter indicativamente essere ricondotti a negligenza e imperizia nella corretta interpretazione degli esami strumentali e dei dati clinici: errata diagnosi prenatale sullo stato di salute del nascituro; imperizia nell’effettuazione dell’esame ecografico; scarsa qualità dell’apparecchiatura usata per gli effettuati esami ecografici; mancata effettuazione di un esame morfologico tra la 21 e la 24ma settimana; mancata rilevazione di un esame eco-cardiografico del cuore fetale tra la 31 e la 34ma settimana; mancata rilevazione di un dismorfismo del cranio fetale rilevabile nella scheda ecografica della 21ma settimana; mancata informazione della paziente sui limiti dell’ecografia ostetrica.

Il medico veniva così condannato al risarcimento del danno che il tribunale liquidava in favore del minore nella somma di euro 150.000; in favore della madre la somma di 66.062 euro a titolo di danno biologico e 25.000 euro a titolo di danno consistente nella violazione del diritto costituzionalmente garantito a pianificare la propria vita familiare. Liquidava anche al padre della bambina l’ulteriore somma di 25.000 euro, oltre al danno patrimoniale rappresentato dalle spese sanitarie documentate e da quelle future ritenute congrue dal CTU, nonché delle maggiori spese per il mantenimento di una persona nata con malformazioni rispetto alle spese occorrenti per il mantenimento di un figlio sano.

Il ginecologo presentava ricorso in appello.

La vicenda è stata esaminata dalla Corte d’Appello di Catania che ha deciso con la sentenza n. 2137/2018 in commento.

Anche in secondo grado l’appellante ginecologo è ritenuto responsabile per non aver diagnosticato le anomalie fetali in concreto rilevabili da una corretta e attenta lettura degli esami ecografici effettuati.

A tal proposito, affermano i giudici della corte di merito che “contrariamente a quanto sostenuto dal medico, non rileva in alcun modo, ai fini della esclusione della colpa, l’asserita osservanza da parte sua delle linee guida non solo perché la conformità della condotta professionale a queste ultime non costituisce di per sé causa di esonero del sanitario da responsabilità tutte le volte in cui la specificità del caso concreto imponga uno standard di diligenza più elevato, così come nel caso in esame dove una attenta lettura delle immagini ecografiche avrebbero consentito, in sede di descrizione delle parti anatomiche del feto, di diagnosticare le patologie...

ma anche perché non risulta nemmeno che le linee guida siano state nel caso in esame pienamente osservate”.

Insomma anche il ricorso in appello è stato respinto. Niente da fare per il ginecologo , condannato a risarcire tutti i danni subiti e subendi ai due genitori e alla loro piccola.

La redazione giuridica

 

Leggi anche:

LINEE GUIDA: DECISIVO IL RIFERIMENTO NELLE SENTENZE DI MERITO

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui