Negligenza del Medico Competente , che in occasione delle visite biennali presso il servizio di assistenza sanitaria ai naviganti, attestava l’idoneità fisica all’imbarco del lavoratore, poi deceduto durante il tragitto (Cassazione Civile, sez. III, 07/03/2022, n.7355).

Negligenza del Medico Competente è quanto contestano i congiunti del lavoratore deceduto che citano in giudizio il Ministero della Salute al fine di ottenere la condanna al risarcimento per la morte del familiare.

Esponevano gli attori che il lavoratore decedeva durante il tragitto a causa di una “stenosi serrata arteriosclerotica delle coronarie con ipertrofia cardiaca e arteriosclerosi aortica generalizzata”, come accertato dalla diagnosi anatomica formulata a seguito dell’autopsia.

I ricorrenti identificavano la causa del decesso nella condotta del Medico Competente che in occasione delle visite biennali presso il servizio di assistenza sanitaria ai naviganti previsti dalla L. n. 1602 del 2002, aveva attestato l’idoneità fisica all’imbarco.

Il Tribunale di Catania, con la sentenza n. 1380/2012, ritenendo sussistente il nesso di causalità tra la negligenza del Medico Competente ed il decesso del lavoratore, condannava il Ministero della Salute al risarcimento dei danni in favore degli attori.

In particolare, il giudice di primo grado ha ritenuto che, date le particolari caratteristiche del lavoro in ambiente marittimo rispetto a quello svolto in terra, sarebbe stata opportuna la prescrizione, da parte del Medico Competente, di un esame ECG (elettrocardiogramma) da cui sarebbe emersa l’ipertrofia ventricolare di cui il lavoratore era affetto – che avrebbe, conseguentemente, condotto ad una diagnosi di incompatibilità con il lavoro marittimo.

Pertanto, ha concluso il Tribunale, nel caso in cui il Medico Competente avesse tenuto un diligente comportamento professionale, probabilmente si sarebbe evitata la morte della vittima.

La Corte d’Appello di Catania, invece, in riforma della pronuncia di primo grado, accoglieva l’appello e rigettava le domande risarcitorie proposte da parte attrice, escludendo che la negligenza del Medico Competente, ipotizzata come doverosa, avesse inciso nella causazione del danno.

Sulla scorta delle due CTU, eseguite in primo grado, ritenute sovrapponili, la Corte affermava, infatti, che l’esecuzione di un ECG ed eventualmente, in sede di approfondimento diagnostico, di un ECO-cardiogramma avrebbe senza dubbio evidenziato l’ipertrofia ventricolare sinistra, ma non anche la coronaropatia su base arteriosclerotica, causa del decesso.

Per la diagnosi della patologia che ha condotto alla morte il lavoratore, specificava la Corte d’Appello, sarebbero stati necessari altri e specifici esami, la cui esecuzione non era giustificata in assenza di chiari sintomi clinici indicativi di una patologia cardiaca.

I familiari impugnano la decisione in Cassazione lamentando il recepimento acritico delle due CTU, senza prendere in considerazione le osservazioni mosse dal CTP e senza indicare le ragioni per cui aveva ritenuto opportuno disattenderle.

Inoltre, a giudizio dei ricorrenti, la Corte, per escludere la colpa  e la negligenza del Medico Competente, e la rilevanza causale della sua condotta, non avrebbe potuto limitarsi ad evocare acriticamente la relazione tecnica del primo CTU, ma avrebbe dovuto riconoscere la colpa ed il nesso eziologico sulla base della giurisprudenza della Corte di Cassazione, la quale afferma che, nel caso in cui si prospetti una questione circa l’incidenza di una causa naturale nella determinazione dell’evento pregiudizievole, le alternative sono o che il fattore naturale sia tale da escludere del tutto il nesso di causa, ovvero che il danneggiante/debitore non abbia fornito la prova della causa non imputabile, con conseguente riconducibilità, in termini di responsabilità tout court, della lesione della salute alla condotta colpevole.

Le doglianze sono fondate.

I ricorrenti lamentano, sotto diversi profili, sia l’erroneità dei criteri di accertamento del nesso di causalità tra la condotta omissiva e la negligenza del Medico Competente e il decesso del paziente, autorizzato ad imbarcarsi e poi colpito, poche ore prima di sbarcare, da “stenosi serrata arteriosclerotica delle coronarie con ipertrofia cardiaca-arteriosclerosi aortica generalizzata”, sia il mancato accertamento dei profili colposi della condotta omissiva del sanitario.

La Corte territoriale non ha correttamente applicato i principi governanti il nesso causale, che, in sede civile, è regolato, sul piano strutturale, dai principi della regolarità causale – integrati, se del caso, da quelli dell’aumento del rischio e dello scopo della norma violata – ferma restando, sul piano funzionale, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi al processo penale ove vige la regola dell’alto grado di probabilità logica e di credibilità razionale.

In buona sostanza, il Giudice deve scegliere l’ipotesi fattuale ritenendo “vero” l’enunciato che ha ricevuto il grado di maggior conferma relativa, sulla base della valutazione -dapprima atomistica- degli elementi di prova disponibili e attendibili rispetto ad ogni altro enunciato, senza che rilevi il numero degli elementi di conferma dell’ipotesi prescelta, attesa l’impredicabilità di una aritmetica dei valori probatori.

Il secondo criterio (più probabile che non) comporta che il Giudice, in assenza di altri fatti positivi, scelga l’ipotesi fattuale che riceve un grado di conferma maggiormente probabile rispetto all’ipotesi negativa.

Nel caso di specie, il giudice di appello non fatto uso corretto dei principi enunciati, incorrendo, pertanto, nel vizio di sussunzione denunciato dai ricorrenti.

La Corte territoriale, dopo aver accertato che, prima dell’imbarco, il lavoratore si era sottoposto alla visita biennale di idoneità fisica, ritiene che “alla visita di idoneità non emergessero elementi clinici o anamnestici tali da giustificare ulteriori esami strumentali”, in palese e insanabile contraddizione con quanto specularmente affermato nel riferirsi alla storia clinica del deceduto, e, in particolare, al ricovero per trauma cranico con frattura dello sterno (conseguente ad un incidente stradale), in occasione del quale “emersero dati clinici non rilevati per negligenza dal Medico Competente in sede di idoneità”.

La Suprema Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia il procedimento alla Corte di Appello di Catania in diversa composizione.

Avv. Emanuela Foligno

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