Rimozione dell’espansore alla mammella sx che ha indotto peggioramento alla paziente viene considerata complicanza post-operatoria.

La necrosi parziale del lembo e la successiva esposizione mammaria, che condusse alla rimozione dell’espansore è da considerarsi alla stregua di complicanza postoperatoria, determinata principalmente dalle difficoltà intrinseche circolatorie. In tal senso Tribunale di Roma, Sentenza n. 18165/2021 del 22/11/2021-RG n. 22349/2017.

La paziente cita a giudizio la Struttura Sanitaria chiedendone la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale (danno biologico, danno morale soggettivo e danno esistenziale) unitamente al rimborso delle spese mediche sostenute, derivanti dalla malpractice sanitaria nella rimozione dell’espansore alla mammella sx.

Deduce che: in data 7 giugno 2001 si era sottoposta a quadrantectomia della mammella sinistra con linfoadenectomia ascellare sx per carcinoma duttale infiltrante e aveva eseguito cicli di chemioterapia e radioterapia; nel 2005, stante l’esigenza di ricostruire la mammella sinistra, si era sottoposta ad interventi ricostruttivi, dapprima mediante inserimento di espansore tissutale, sostituito dalla protesi definitiva, e mastoplastica di adeguamento della mammella destra; nel 2008 detta protesi era stata rimossa; nel 2013 si era sottoposta alla rimozione di granulomi alla mammella sinistra; in data 23 maggio 2014 si ricoverava con diagnosi di accettazione di “displasia mammaria”; in pari data veniva eseguita una consulenza chirurgica oncologica, che ravvisava la necessità di una mastectomia sottocutanea; in data 26 maggio 2014 rilasciava consenso informato a mastectomia sinistra e lembo gran dorsale e, in data 27 maggio 2014, veniva sottoposta ad intervento chirurgico di ricostruzione mammaria con lembo di muscolo grande pettorale e l’apposizione di espansore tissutale; dimessa in data 30 maggio 2014 con decorso definito “buono”, sin dal giorno successivo alle dimissioni, lamentava forti dolori al petto, febbre persistente associata a debolezza, astenia, perdita dell’appetito, disturbi del ritmo sonno /veglia; inoltre la mammella sinistra si presentava di colore scuro e con secrezione maleodorante; recatasi in pari data presso Struttura, veniva visitata dal medesimo chirurgo che provvedeva a rimuovere i tessuti necrotici, senza tuttavia sottoporre la paziente ad ulteriori accertamenti; la medesima situazione persisteva nel corso delle medicazioni successive, nel mese di giugno 2014, segnatamente nei giorni 2, 5,9, 12,16, 19 ; nel corso della medicazione del 16 giugno 2014 veniva rilasciato all’attrice un biglietto per ricovero definito “urgente” per sofferenza tissutale.

In data 23 giugno 2014 veniva nuovamente ricoverata presso la medesima Struttura e operata in data 25 giugno 2014 per rimozione dell’ espansore tissutale; seguivano poi altri controlli ed esami diagnostici presso altre Strutture.

La donna eccepisce  la non corretta gestione dell’intervento chirurgico del maggio 2014 da parte sia dal punto di vista dell’esecuzione dello stesso, sia in riferimento al trattamento delle complicanze postoperatorie, sia alla non adeguata informazione che ebbe a precedere il suddetto intervento.

L’attrice ha allegato l’inadempimento qualificato, avendo prospettato, la non completa informazione sulle complicanze dell’intervento eseguito nel maggio 2014, e la non corretta gestione della fase post operatoria con particolare riferimento alla comparsa di necrosi dei tessuti interessati dall’atto chirurgico ricostruttivo e, in ultima analisi la rimozione dell’espansore alla mammella sx quale conseguenza del processo necrotico insorto .

La CTU ha ripercorso la storia clinica della attrice ed ha evidenziato che l’operato dei sanitari è immune da censure .

La CTU rilevava:  “la necrosi del tessuto venne riscontrata per la prima volta in data 16 giugno 2014 in occasione di controllo postoperatorio, e che il successivo ricovero in data 23 giugno 2014 fu tempestivo in relazione al quadro della paziente e alle necessità terapeutiche della medesima. In riferimento poi alla omessa informazione circa le complicanze postoperatorie, dalla lettura del consenso informato raccolto in data 26 maggio 2014 (vedi modulo di consenso informato inserito in cartella clinica in atti) risulta che la necrosi del tessuto è menzionata tra le complicanze postoperatorie talché può affermarsi, che l’informazione data alla paziente presenta caratteri di completezza ed esaustività.”

Pertanto, la domanda risarcitoria della donna non viene accolta, avendo il collegio dei CTU rilevato che i postumi estetici e funzionali attualmente presenti al torace dell’attrice sono attribuibili principalmente alla patologia di base della medesima (carcinoma della mammella) e ai trattamenti chirurgici necessari, nonché alle complicazioni come sopra evidenziate, non riconducibili tuttavia a responsabilità professionali del personale sanitario per la rimozione dell’espansore.

Le spese di lite , ivi comprese quelle di CTU , seguono la soccombenza e vengono poste in capo all’attrice.

Avv. Emanuela Foligno

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