Caduta sul marciapiede causata da disconnessioni. La responsabilità dell’evento viene attribuita allo stesso danneggiato (Tribunale di Latina, Sez. II, Sentenza n. 1552/2021 del 06/08/2021 RG n. 1982/2017) .

Caduta sul marciapiede causata da disconnessione visibile viene addebitata al pedone per condotta negligente che ha costituito la causa esclusiva dell’evento interrompendo il nesso causale tra l’infortunio e la responsabilità per custodia del Comune convenuto a giudizio.

Viene appellata la decisione del Giudice di Pace con la quale è stata respinta la domanda risarcitoria proposta dal danneggiato nei confronti del Comune finalizzata al risarcimento dei danni fisici subiti in seguito ad una caduta sul marciapiede verificatasi in data 25.06.2014 verso le ore 13:00 a causa del dissesto della pavimentazione.

L’ appellante censura la sentenza citata rappresentando la carenza/illogicità della motivazione e la mancata applicazione dell’ art 2051 c.c.

Il Comune convenuto resiste all’ appello e chiede la conferma della sentenza appellata in quanto del tutto corretta valutazione del giudice di primo grado in merito all’ insussistenza dei presupposti di cui all’art. 2051 c.c.

Il Tribunale osserva che ai sensi dell’art. 2051 c.c. ” ciascuno è responsabile del danno causato dalle cose in custodia salvo che provi il causo fortuito “.

La giurisprudenza di legittimità si è assestata nel ritenere che tale tipo di responsabilità è di natura oggettiva e pertanto per la sua configurabilità è sufficiente che sussista un nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l’osservanza di un obbligo di vigilanza.

Tale responsabilità è esclusa solo dalla prova del caso fortuito il quale costituisce un fattore che attiene non già al comportamento del responsabile bensì ad un profilo causale dell’evento che deve essere riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata e diretta ma ad un elemento esterno.

In particolare, il caso fortuito, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sen si dell’art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza  causale sull’evento dannoso, che può anche essere esclusiva.

Le risultanze istruttorie hanno evidenziato delle gravi ed evidenti anomalie del tratto di marciapiede ove si è verificato il sinistro, caratterizzato, da evidenti disconnessioni visibili chiaramente ad occhio nudo tenuto conto che la caduta sul marciapiede si verificava alle 13:00 di pomeriggio e dunque con la presenza di luce naturale.

Oltre a ciò, l’ attore ha confermato che già conosceva ed aveva frequentato i luoghi in quanto abitava poco distante dal luogo ove si è verificato il sinistro.

Alla luce di quanto sopra è evidente che il pedone-danneggiato si sarebbe dovuto astenere dal percorrere il marciapiede ove si è verificata la caduta, in quanto era a conoscenza del suo stato di grave dissesto.

Tale circostanza, difatti, avrebbe dovuto indurlo a particolare prudenza. Ne consegue che la condotta negligente dell’ attore ha costituito causa esclusiva dell’ evento recidendo il nesso causale tra l’ infortunio e la responsabilità per custodia del Comune convenuto.

Per tali ragioni l’appello viene rigettato e confermata la sentenza di primo grado  che ha escluso la ricorrenza dei presupposti di cui all’ art. 2051 c.c. relativamente alla lamentata caduta sul marciapiede.

Le spese di lite seguono la regola della soccombenza e vengono poste a carico di parte appellante, oltre al pagamento dell’ulteriore importo per contributo unificato.

La redazione giuridica

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