Le censure di merito alla CTU sono l’oggetto della terza pronunzia consecutiva delle SS.UU. in merito alla Consulenza d’Ufficio (Cass. Civ., SS.UU. 21 febbraio 2022, n. 5624) .

Le censure di merito alla CTU possono essere svolte per la prima volta in sede conclusionale e anche in appello, questo in sintesi il pensiero del consesso.

Con la interessantissima decisione oggetto di esame le Sezioni Unite statuiscono che  le censure di merito alla CTU non hanno barriere preclusive, purché non introducano fatti nuovi.

La questione rimessa al Consesso riguarda la possibilità per la parte di contestare, per la prima volta, in sede di comparsa conclusionale le risultanze della CTU e se tali contestazioni possano essere proposte in appello qualora vengano considerate tardive in primo grado (sottraendosi alle preclusioni di cui all’art. 345 c.p.c.).

Il Collegio a Sezioni Unite ritiene che le parti possono sollevare rilievi critici sulla CTU – relativi alla valutazione delle risultanze dell’elaborato peritale e diretti a sollecitare il potere valutativo del Giudice – per la prima volta, in sede di comparsa conclusionale e anche in appello.

Tale possibilità di esternare censure di merito alla CTU è ammessa purché non vengano introdotti nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove.

Ed ancora, le censure di merito alla CTU devono riguardare valutazioni di merito in senso stretto con esclusione, quindi, di vizi procedimentali.

Infine, qualora le contestazioni siano svolte per la prima volta in sede di conclusionale o nel giudizio di appello, il giudice può valutare, se tale comportamento sia (o meno) contrario al dovere di comportarsi con lealtà e probità (ex art. 88 c.p.c.). Nel caso in cui tale dovere sia stato violato, dal momento che una simile condotta è idonea a pregiudicare il diritto fondamentale della parte ad una ragionevole durata del processo, il giudice può tenerne conto nella regolamentazione delle spese di lite (ex art. 92 c. 1 c.p.c.).

La vicenda alla base della decisione riguarda lacompravendita di un immobile privo delle certificazioni urbanistiche.

Il Tribunale, espletata la CTU, accoglieva la domanda attorea e condannava la convenuta al pagamento. Il venditore proponeva appello dolendosi che il primo Giudice avesse recepito acriticamente le risultanze della CTU, senza considerare i rilievi sollevati in sede di comparsa conclusionale e memoria di replica ritenuti tardivi. La Corte d’Appello confermava la decisione di primo grado.

Nell’Ordinanza di rimessione è stata rilevata la necessità di chiarire:

-se l’ammissibilità delle censure di merito alla CTU sia subordinata a una valutazione caso per caso da parte del Giudice,

-se la soluzione valga solo per i processi per cui non trovano applicazione gli artt. 191 e 195 c.p.c., come riformati dalla legge 69/2009, oppure anche per i procedimenti instaurati dopo la sua entrata in vigore,

-se vi siano conseguenze per la parte, sotto il profilo dell’attribuzione delle spese del giudizio o sotto altri profili.

Ciò posto, le SS.UU. chiariscono quali siano le tipologie di censure di merito alla CTU:

a) le censure che attengono a vizi dell’attività procedimentale, in quanto nullità relative, sono soggette al regime delle preclusioni ex art. 157 c. 2 c.p.c., ossia vanno sollevate nella prima difesa o istanza successiva all’atto (Cass. SS.UU. 3086/2022);

b) le censure di merito alla CTU, strettamente intese,  sui vizi di contenuto attinenti al merito, ossia le contestazioni valutative delle indagini peritali, non incontrano barriere preclusive.

Questi i principi di diritto espressi:

«Le contestazioni e i rilievi critici e le censure di merito alla CTU delle parti, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., costituiscono argomentazioni difensive, sebbene di carattere non tecnico-giuridico, che possono essere formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale e anche in appello, purché non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove ma si riferiscano alla attendibilità e alla valutazione delle risultanze della C.T.U. e siano volte a sollecitare il potere valutativo del Giudice in relazione a tale mezzo istruttorio».

«In tema di consulenza tecnica d’ufficio, il secondo termine previsto dell’art. 195 c.p.c., u.c., così come modificato dalla L. n. 69 del 2009, ovvero l’analogo termine che, nei procedimenti cui non si applica, ratione temporis, il novellato art. 195 c.p.c., che il giudice, sulla base dei suoi generali poteri di organizzazione e direzione del processo ex art. 175 c.p.c., abbia concesso alle parti ha natura ordinatoria e funzione acceleratoria e svolge ed esaurisce la sua funzione nel subprocedimento che si conclude con il deposito della relazione da parte dell’ausiliario; pertanto la mancata prospettazione al CTU di osservazioni e rilievi critici non preclude alla parte di sollevare tali osservazioni e rilievi, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., nel successivo corso del giudizio e, quindi, anche in comparsa conclusionale o in appello».

«Qualora le contestazioni e le censure di merito alla CTU delle parti, non integranti eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., siano stati proposti oltre i termini concessi all’uopo alle parti e, quindi, anche per la prima volta in comparsa conclusionale o in appello, il Giudice può valutare, alla luce delle specifiche circostanze del caso, se tale comportamento sia stato o meno contrario al dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità di cui all’art. 88 c.p.c., e, in caso di esito positivo di tale valutazione, trattandosi di un comportamento processuale idoneo a pregiudicare il diritto fondamentale della parte ad una ragionevole durata del processo ai sensi dell’art. 111 Cost. e, in applicazione dell’art. 92 c.p.c., comma 1, u.p., può tenerne conto nella regolamentazione delle spese di lite».

Avv. Emanuela Foligno

Leggi anche:

Attività del CTU: la parola alle Sezioni Unite

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui