Attività del CTU. Le sezioni Unite della Cassazione tornano ad occuparsi dei poteri del Consulente d’Ufficio e della violazione delle attività consentite (Cass. Civ., SS.UU. 28 febbraio 2022 n. 6500) .

Attività del CTU. Ancora sui poteri inerenti l’attività del CTU nel paradigma delle Sezioni Unite. Con la sentenza qui a commento, le Sezioni Unite tornano ad affrontare il tema dei poteri e degli spazi di manovra del CTU, e i rimedi applicabili in ipotesi di violazione dell’operato.

Le Sezioni Unite elaborano cinque principi di diritto in linea con la precedente decisione N. 3086/2022 del 1.2.2022.

La questione dedotta in lite riguarda la materia bancaria ed è stata trattata in primo grado dal Tribunale di Monza.

Il Tribunale disponeva CTU contabile allo scopo di ricostruire l’andamento dei rapporti tra le parti e riservando «l’acquisizione dei documenti mancanti ed in originale nell’ambito della CTU».

Nell’espletamento dell’incarico il CTU rinveniva un documento contrattuale non prodotto in atti. Di questo documento il CTU non informava le parti che ne apprendevano l’esistenza soltanto dalla bozza di relazione. I CTP non formulavano obiezioni in ordine alla sua acquisizione. Il CTU redigeva quindi l’elaborato definitivo anche sulla scorta del citato documento. All’udienza, il difensore di parte attrice eccepiva la tardiva introduzione del documento senza il consenso dei medesimi e instava per la ricusazione del CTU. Il Tribunale non mancava di precisare in sentenza che il CTU era stato autorizzato all’acquisizione in corso di perizia di eventuali documenti mancanti e che tale provvedimento non era mai stato contestato, senza poi aver mosso le parti tempestivi rilievi al riguardo alla relazione in bozza ovvero a quella definitiva.

Il gravame proposto dai soccombenti veniva dichiarato inammissibile. Da qui il ricorso per cassazione pervenuto, a seguito dell’ordinanza interlocutoria della Prima Sezione civile n. 8924/2021, al vaglio delle Sezioni Unite involgendo la questione principi fondamentali del processo civile, inerenti l’operato del CTU. A seguito di una complessa motivazione, le Sezioni Unite respingono il ricorso sul presupposto che la parte, a mezzo del proprio CTP, di seguito all’atto dell’acquisizione operato dal CTU ovvero in sede di disamina della bozza di perizia in cui il documento in questione era stato utilizzato, non aveva provveduto a dolersi della violazione del contradditorio nei termini previsti dall’art. 157, comma 2, c.p.c.

Ricordano le Sezioni Unite che, pur nella diversità dei ruoli, sul piano ordinamentale si realizza un’oggettiva convergenza di funzioni tra Giudice e Consulente Tecnico. Depone in tal senso l’esegesi degli artt. 62 e 194 c.p.c. che conduce alla seguente duplice conclusione: (i) poiché il giudice procede alla nomina del consulente quando reputi necessario disporre di particolari competenze tecniche, le indagini che il consulente è incaricato di svolgere sono quelle stesse indagini che il giudice non avrebbe bisogno di compiere se disponesse delle particolari competenze tecniche richieste nel caso specifico; (ii) se il giudice e il consulente possono svolgere le indagini insieme, quando il consulente le svolga da sé solo non svolge delle indagini diverse da quelle che il giudice avrebbe svolto insieme a lui.

Le SS.UU. osservano che nell’esercizio dei poteri del Giudice vi è anche l’acquisizione di fatti utili al giudizio, e dunque, quando tali fatti vengano palesati attraverso le indagini commissionate al CTU, vi è da considerare che lo stesso Giudice avrebbe potuto compiere l’indagine, se non avesse avuto la necessità di servirsi di un esperto.

Proprio per tale ragione viene ritenuta immune da vizi la decisione che, recependo le risultanze peritali, ne faccia propri e ne valorizzi anche quei profili di essa che evidenzino fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa che, ancorché non dedotti dalla parte, siano stati accertati per mezzo dell’operato del CTU nell’espletamento dell’incarico.

Quindi, le Sezioni Unite enunciano i seguenti principi di diritto applicabili all’operato del CTU:

“In materia di CTU, il Consulente nominato dal Giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell’osservanza del contraddittorio delle parti, può accertare tutti i fatti inerenti all’oggetto della lite il cui accertamento si rende necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti fatti principali rilevabili d’ufficio”.

 “In materia di CTU il Consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell’osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall’attività di allegazione delle parti, non applicandosi alle attività del Consulente le preclusioni istruttorie vigenti a carico delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che essi non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d’ufficio”.

“In materia di esame contabile ai sensi dell’art. 198 cpc il Consulente nominato dal Giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell’osservanza della disciplina del contraddittorio delle parti ivi prevista, può acquisire, anche prescindendo dall’attività di allegazione delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, anche se essi siano diretti a provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni».

“In materia di CTU, l’accertamento di fatti diversi dai fatti principali dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni, e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d’ufficio, o l’acquisizione nei predetti limiti di documenti che il Consulente nominato dal Giudice accerti o acquisisca al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli in violazione del contraddittorio delle parti è fonte di nullità relativa rilevabile ad iniziativa di parte nella prima difesa o istanza successiva all’atto viziato o alla notizia di esso”.

Infine, il quinto principio di diritto espresso: “In materia di CTU, l’accertamento di fatti principali diversi da quelli dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d’ufficio, che il Consulente nominato dal Giudice accerti nel rispondere ai quesiti sottopostigli dal Giudice viola il principio della domanda ed il principio dispositivo ed è fonte di nullità assoluta rilevabile d’ufficio o, in difetto, di motivo i impugnazione da farsi a valere ai sensi dell’art. 161 c.p.c.”.

Avv. Emanuela Foligno

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