Gastroduodenite cronica viene posta dal lavoratore come riconducibile al possibile contagio tubercolare attraverso un collega di lavoro e/o all’assunzione di farmaci per la profilassi antitubercolare imposti dal datore di lavoro.

Gastroduodenite cronica del lavoratore (Cassazione Civile, sez. lav., 28/02/2022, ud. 03/11/2021, dep. 28/02/2022, n.6502), respinto il riconoscimento dell’eziologia professionale dai Giudici di merito.

La Corte di Appello di Venezia,  ha respinto gli appelli avverso le decisioni di primo grado con cui il Tribunale di Treviso rigettava le domande del lavoratore, proposte nei confronti dell’INAIL e del datore di lavoro, di accertamento della patologia di gastroduodenite cronica come malattia professionale e/o infortunio sul lavoro, con condanna dell’Istituto al riconoscimento dei benefici previdenziali e della parte datoriale al risarcimento del danno cd. differenziale.

La Corte di Appello, ha osservato come il lavoratore fosse affetto da gastroduodenite cronica non riconducibile né al possibile contagio tubercolare (attraverso il collega di lavoro affetto da tubercolosi attiva), né con l’assunzione dei farmaci prescritti dalla parte datoriale, per la profilassi antitubercolare, né tantomeno con l’attività lavorativa concretamente espletata.

In particolare il Giudice d’Appello ha specificato che il CTU, riguardo la tematica della concausa, concludeva per l’insussistenza di un fattore concorrente nell’eziologia della malattia, sulla base di un’approfondita indagine.

Il lavoratore ricorre in Cassazione lamentando l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e la nullità della sentenza.

In buona sostanza, secondo il ricorrente, la CTU non avrebbe considerato tutte le circostanze allegate e viene criticato il ragionamento della Corte di sostanziale adesione alle risultanze peritali.

Invero, secondo gli Ermellini, la sentenza poggia su un percorso motivazionale chiaro e comprensibile e non trascura l’esame di alcun fatto storico decisivo per l’esito della lite.

Per il ricorrente, risulterebbe decisivo il fatto che i disturbi alla salute, e la successiva gastroduodenite cronica, si sarebbero manifestati in perfetta coincidenza temporale con l’assunzione di “isoniazide” (il farmaco assunto quale trattamento profilattico per la tubercolosi, disposto dalla parte datoriale) e sarebbero scomparsi al termine del trattamento stesso. Tale circostanza individuerebbe nel farmaco “l’antecedente/la causa di origine lavorativa della patologia”.

In realtà, si tratta di una diversa valutazione della eziogenesi della patologia denunciata, in contrasto con quella giudizialmente acclarata, fondata, da un lato, sul rilievo che “la causa della malattia riscontrata (la gastroduodenite cronica) è stata positivamente individuata (per via istologica) in altro antecedente (nello specifico, nell'”helicobacter pylori”) che non riconosce alcun nesso né col possibile contagio tubercolare né con i farmaci prescritti per la profilassi della tbc, né tanto meno con l’attività lavorativa svolta dal ricorrente e, dall’altro, sulla considerazione che tra gli effetti secondari collegati all’assunzione di isoniazide si annoverano altre conseguenze mentre non si menzionano in letteratura gastriti (…)”.

Tuttavia, il ricorrente non deduce specifici argomenti in base ai quali ritenere erronea, scientificamente e giuridicamente, la conclusione del CTU, fatta propria dai Giudici.

Non sono decisive le ulteriori deduzioni relative al fatto che i disturbi del ricorrente cessavano con la sospensione del trattamento profilattico (e cioè nel maggio 2008) mentre la gastroduodenite cronica era “refertata solo il 18.8.2008”.

Le conseguenze che il ricorrente pretende di derivarne – e cioè che i problemi denunciati di gastroduodenite cronica non potevano che dipendere dall’assunzione dell’isoniazide e non dalla gastroduodenite – non possono affermarsi in termini di ragionevole certezza.

Non può escludersi, infatti, che il ricorrente fosse affetto da gastroduodenite cronica già prima che la stessa venisse refertata, come ritenuto dal C.T.U. sulla base della documentazione medica in atti e della tempistica e delle modalità di aumento delle transaminasi.

Le censure sono, nel complesso, respinte.

Avv. Emanuela Foligno

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