Caso veramente particolare e complesso dove si tratta di un neonato morto al terzo giorno di vita per errore sanitario. Ottima la relazione del CTU con una pecca finale

Perdita di chance per un neonato morto al terzo giorno di vita o mancato raggiungimento di un obiettivo, ossia la sopravvivenza anche se con danni neurologici?

Perché il ctu ha deciso per la perdita di chance e non per la colpa piena?

Riportiamo solo le conclusioni per poi commentarle. E voglio ripetere, è una relazione di pregio difficilmente contestabile nella motivazione della responsabilità.

“…Considerando, quindi, che in Letteratura è riportata una mortalità di circa del 27%, una evoluzione ipossica cerebrale del 73% e non avendo certezza della sopravvivenza della piccola A. in caso di attuazione di tali provvedimenti, si potrebbe ipotizzare che a causa della mancata sorveglianza da parte dei sanitari si sia determinata una perdita di chance di sopravvivenza di circa il 50%….”.

Per il sottoscritto appare più come una valutazione salomonica che tecnica e che per la complessità del caso potrebbe anche essere giustificata. Ma si vuole partire da due elementi di tali conclusioni del ctu.

Per i casi esaminati dal ctu la mortalità prevista è del 27%, mentre per le lesioni neurologiche è del 73%. Tali lesioni, comunque, non farebbero prevedere con certezza, in termini temporali, la sopravvivenza della neonata (da statistiche di casi seguiti e da letteratura anche gravi danni neurologici permettono sopravvivenze di decenni).

Adesso andiamo al fatto giuridico.

Gli attori lamentano una malpractice che ha causato il decesso del piccolo figliolo. Pertanto bisognerà valutare il nesso di causa tra l’inadempimento accertato dai CCTTUU e l’evento morte e non tra l’inadempimento e gli incalcolabili potenziali danni neurologici e l’effetto di questi sul tempo di sopravvivenza della neonata.

A quest’ultimo riguardo anche i ccttuu non hanno certezze se non il dato statistico delle potenziali lesioni neurologiche che si rilevano nei casi esaminati nel 73% delle volte.

Quindi se il dato della mortalità statisticamente rilevato è del 27% questo soddisfa il nesso di causalità civilistica del più probabile che non, mentre, per l’impoderatezza degli esiti a distanza delle lesioni neurologiche, formulare una conclusione di perdita di chance sotto forma di ipotesi non sembra che essere una valutazione salomonica dettata anche dalla necessità di far raggiungere alle parti un accordo transattivo visto che tale caso è stato portato avanti dagli attori con un 696bis.

Come al solito invito giuristi e medici legali a dire la propria anche via email all’indirizzo galipò@libero.it sul caso presentato che si può meglio leggere attraverso la bozza di ctu allegata in calce.

Dr. Carmelo Galipò

Pres. Accademia della Medicina Legale

SCARICA QUI LA BOZZA DI CTU

 

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