Omicidio colposo stradale e analisi del nesso causale eseguita dalla Corte di Cassazione penale, sez. IV, 12/01/2022, (ud. 12/01/2022, dep. 19/01/2022), n.2177.

Nesso causale e omicidio colposo stradale: La Corte d’Appello di Bologna assolveva l’imputato dal reato di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale, riformando la pronuncia di primo grado che aveva invece ritenuto responsabile l’imputato del reato addebitatogli.

Omicidio colposo stradale. L’imputato aveva parcheggiato il proprio camion per operazioni di scarico di merce presso un supermercato, omettendo, in violazione dell’art. 158 C.d.S., comma 4, di verificare il corretto funzionamento delle luci di sicurezza collegate al pianale retraibile posteriore dell’autoarticolato.

Il motociclista che sopraggiungeva (a velocità non adeguata) andava a urtare con lo spigolo sinistro della sponda retrattile del camion, riportando gravi lesioni che ne cagionavano il decesso. Il Tribunale riteneva che il camionista fosse incorso in molteplici omissioni poiché non aveva segnalato adeguatamente la presenza del camion delimitando l’area di scarico; viaggiava con le luci di segnalazione della pedana guaste e non aveva azionato le quattro frecce, così rendendo il proprio mezzo scarsamente visibile al conducente del motociclo, anche tenendo conto che la giornata era piovosa ed il parabrezza della moto bagnato, con conseguente ulteriore diminuzione della visibilità.

Invece, la Corte d’Appello, pur nella ricorrenza della violazione ritenuta dal primo giudice, riteneva che non fosse individuabile il nesso causale tra la condotta serbata dall’imputato e l’omicidio colposo stradale verificatosi, non potendosi ritenere che il sinistro avrebbe potuto essere evitato anche se l’imputato avesse adottato le cautele richieste.

Il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello ha impugnato la sentenza assolutoria, deducendo violazione di legge.

Secondo il ricorrente la Corte d’Appello avrebbe trascurato di considerare che l’addebito di colpa non era limitato alla violazione della norma del codice della strada indicata, ma era esteso alla imprudenza ed alla negligenza. Il dubbio prospettato in motivazione, relativo al solo nesso causale e l’omicidio colposo stradale non avrebbe ragion d’essere alla luce delle emergenze probatorie.

L’imputato, infatti, eseguiva le operazioni di scarico merci direttamente sulla via, a senso unico, in un orario particolarmente trafficato, con condizioni di visibilità scarse a causa della giornata uggiosa. Come riferito dagli Agenti di Polizia Municipale, il mezzo era privo di lampeggianti luminosi nelle parti angolari esterne della sponda e l’area occupata non era in alcun modo segnalata. In tali condizioni, senza illuminazione, non vi era possibilità per gli utenti della strada d’individuare la presenza ingombrante della sponda dell’autoarticolato.

La velocità del motociclista, superiore rispetto ai limiti consentiti, non può considerarsi circostanza di carattere eccezionali, idonea a costituire un elemento sopravvenuto non prevedibile e le precauzioni da adottarsi erano sicuramente destinate a prevenire anche il comportamento imprudente altrui.

Laddove un automobilista ostruisca colposamente la carreggiata, “è responsabile delle successive collisioni sempre che non sia ravvisabile l’intervento di fattori anomali, eccezionali ed atipici che interrompono il legame di imputazione del fatto alla sua condotta, quale non può considerarsi l’eccessiva velocità dei guidatori dei veicoli sopraggiunti”.

La suprema Corte ritiene il ricorso è fondato in quanto la motivazione in ordine alla insussistenza del nesso causale tra la condotta ascritta al ricorrente e l’omicidio colposo stradale, non è sorretta da adeguata motivazione.

La Corte di merito non spiega come la condotta serbata dalla persona offesa possa ritenersi fattore eccezionale, in grado di interrompere il nesso causale. Non sono state considerate le condizioni in cui è avvenuto il sinistro: la pioggia era fattore in grado di ridurre la visibilità per gli utenti della strada, imponendo le cautele richieste all’imputato e il rispetto della norma citata; i Giudici hanno confuso la visibilità del veicolo di grandi dimensioni con la visibilità del pianale che costituiva un prolungamento dell’autoarticolato.

Conseguentemente la impugnata sentenza viene annullata per nuovo giudizio alla Corte d’Appello di Bologna altra sezione.

La redazione giuridica

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