La riconducibilità del decesso alla malattia professionale del lavoratore è questione che rileva ai soli fini della individuazione dei criteri di determinazione del danno risarcibile
La vicenda è trattata dal Tribunale di Taranto (sez. lav., sentenza n. 2141 del 6 ottobre 2020) e si distingue per l’applicazione dei criteri di liquidazione del danno e, in particolare, per il discostamento dalle conclusioni della CTU sulla riconducibilità del decesso del lavoratore alla patologia professionale.
Preliminarmente il Tribunale affronta le numerose eccezioni di nullità della C.T.U. avanzate, considerandole tutte infondate.
Ancora preliminarmente, viene esaminata l’eccezione sollevata dal datore di lavoro di esonero da responsabilità civile per essere il danno biologico coperto dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall’INAIL e, comunque, in forza dell’esonero dalla responsabilità civile del datore di lavoro ex art. 10 d.p.r. 30.6.1965 n. 1124.
Tale eccezione è parzialmente fondata.
Poichè la malattia dedotta in giudizio non risulta essere stata denunziata all’INAIL in data anteriore a quella (9.8.2000) di entrata in vigore del D.M. 12.7.2000, recante le tabelle previste dall’art. 13 D. Lgs. 25.2.2000 n. 38, è applicabile il nuovo regime di riconoscimento del danno biologico introdotto dalla norma appena citata.
A carico del datore di lavoro, comunque, rimane l’eventuale danno differenziale non compreso nella copertura INAIL, oltre alle altre voci di danno non coperte dall’INAIL, quale il danno morale.
Nel merito, il Tribunale evidenzia, riguardo il nesso causale tra le patologie contratte dal lavoratore e l’attività lavorativa da lui prestata, che lo stesso prestava attività lavorativa anche alle dipendenze di altre imprese.
Tale circostanza, ad ogni modo, non viene considerata interruttiva del nesso causale.
Come attestato dal libretto di lavoro e dall’estratto contributivo in atti, l’istante ha lavorato alle dipendenze della società convenuta per un periodo di oltre 17 anni.
Tale periodo è di per sé sufficiente a determinare la insorgenza delle patologie, sia facendo riferimento alle prove testimoniali svolte che hanno confermato la nocività dell’ambiente lavorativo, sia riferendosi alla certificazione INAIL rilasciata nel 2001 da cui si desume l’esposizione qualificata ad amianto nel periodo dal 2.8.1980 al 31.12.1992 in cui il lavoratore era occupato presso la società convenuta.
La domanda dei familiari del lavoratore deceduto viene dunque ritenuta fondata.
Secondo l’orientamento giurisprudenziale -che il Tribunale condivide-, in materia di accertamento della responsabilità del datore di lavoro, grava sul lavoratore l’onere di provare l’esistenza del danno lamentato, la mancata adozione di determinate misure di sicurezza e il nesso causale tra questi due elementi.
Assolto tale onere, grava sul datore dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire la verificazione del danno.
In particolare, in tema di responsabilità del datore ai sensi dell’art. 2087 c.c., qualora sia accertato che il danno è stato causato dalla nocività dell’attività lavorativa per esposizione all’amianto, è onere del datore di lavoro provare di avere adottato, pur in difetto di una specifica disposizione preventiva, le misure generiche di prudenza necessarie alla tutela della salute del rischio espositivo secondo le conoscenze del tempo di insorgenza della malattia, escludendo l’esposizione della sostanza pericolosa, anche se ciò imponga la modifica dell’attività dei lavoratori.
Oltre a ciò vi è pacificamente da considerare che la pericolosità dell’amianto è conosciuta da circa trent’anni.
Svolte tali considerazioni, il Tribunale prende atto che dalle prove testimoniali è emersa l’esposizione agli agenti nocivi nell’ambiente di lavoro e la mancata adozione di qualsivoglia misura di protezione da parte della società datrice.
Condivide e fa propria, inoltre, la CTU espletata che ha evidenziato la sussistenza del nesso causale tra l’attività lavorativa svolta e la neoplasia polmonare del lavoratore, mentre ha escluso la eziologia professionale delle altre patologie da cui lo stesso era affetto (carcinoma uroteliale, linfoma non Hodgkin di tibo B e carcinoma papillare della tiroide.)
In definitiva, il Tribunale afferma che l’insorgenza del carcinoma polmonare (e non anche delle altre malattie) da cui era affetto il lavoratore è ascrivibile a colpa del datore di lavoro, con conseguente diritto dei familiari al risarcimento del danno non patrimoniale iure hereditatis.
Contrariamente a quanto opinato dal CTU il Tribunale ritiene che il carcinoma polmonare abbia cagionato, o quantomeno concorso a cagionare, il decesso del lavoratore.
Ciò per le seguenti ragioni: a) il certificato necroscopico in atti indica quale “causa iniziale” del decesso un “edema polmonare in paziente con neoplasia”, definisce la “causa intermedia” come “polmonare” e individua solo quale “causa terminale” un “arresto cardiocircolatorio”; b) la sindrome di Brugada indicata dal CTU quale causa del decesso, per ammissione del medesimo CTU non è stata mai accertata; c) contrariamente a quanto affermato dal CTU l’edema polmonare non è determinato esclusivamente da eventi cardiaci, ma anche, come evidenziato dal Consulente di parte ricorrente, da cause extracardiache, tra le quali anche l’insufficiente drenaggio linfatico polmonare dovuto a carcinomi; d) come attestato dalle certificazioni mediche in atti, il carcinoma polmonare, già diagnosticato nel maggio 2013, si è recidivato nel settembre 2017 e si è poi ulteriormente aggravato, con “progressione polmonare e ossea delle lesioni note” e con “comparsa di nuove lesioni ossee”, in data 19.2.2018, ovvero poco più di tre mesi prima del decesso; e) come attestato dalla nota del 18.10.2018 in atti, l’INAIL ha riconosciuto che il decesso era avvenuto in conseguenza della denunziata malattia professionale, costituendo conseguentemente la rendita ai superstiti in favore della vedova.
Ne deriva che la riconducibilità, o meno, del decesso alla malattia professionale da cui era affetto il de cuius è questione che rileva ai soli fini della individuazione dei criteri di determinazione del danno risarcibile, ferma restando, in ogni caso, la sussistenza del diritto al risarcimento del danno non patrimoniale in capo ai familiari quali eredi, che anzi potrebbe, per ipotesi, rivelarsi di ammontare superiore ove si seguisse il criterio ordinario del grado percentuale di invalidità.
In ordine al quantum debeatur, viene evidenziato che la malattia professionale si è manifestata per la prima volta nel maggio 2013 e il decesso è del maggio 2018.
Essendo quindi trascorso un apprezzabile lasso di tempo tra la manifestazione della malattia e la morte, viene configurato il c.d. danno biologico terminale, liquidabile come danno biologico temporaneo, in quanto limitato al periodo di tempo intercorrente tra la lesione e la morte.
Viene, inoltre, riconosciuto con decorrenza dalla diagnosi di progressione polmonare e ossea con comparsa di nuove lesioni ossee, eseguita in data 19.2.2018, il c.d. danno morale terminale o catastrofale, consistente nella sofferenza psichica determinata dalla coscienza della gravità della malattia e dalla consapevolezza della propria fine imminente.
In considerazione della concomitanza delle altre gravi patologie di origine extralavorativa da cui era affetto il lavoratore (carcinoma uroteliale, il linfoma non Hodgkin di tibo B e il carcinoma papillare della tiroide), il complessivo importo dovuto viene ridotto ad un quarto del totale, e pertanto ad euro 79.318,75.
Il Tribunale, in conclusione, condanna la società datrice a corrispondere il danno nei limiti indicati.
La sentenza qui a commento -che si condivide- si distingue sia per il riconoscimento del danno biologico terminale, liquidato come danno biologico temporaneo e per il riconoscimento del danno morale catastrofale, sia per il discostamento dalle conclusioni del CTU sulla causa del decesso del lavoratore.
Avv. Emanuela Foligno
Hai vissuto una situazione simile? Scrivi per una consulenza gratuita a redazione@responsabilecivile.it o invia un sms, anche vocale, al numero WhatsApp 3927945623
Leggi anche:
Malattia professionale e termine di prescrizione per l’indennizzo Inail