In caso di sinistro stradale il responsabile deve sempre rappresentarsi la possibilità o la probabilità che sia derivato un danno alla salute delle persone coinvolte

L’elemento soggettivo della fattispecie di cui all’art. 189, comma 7, c.d.s. è integrato anche nell’ipotesi di dolo eventuale. Infatti, al fine del riconoscimento dell’illecito è sufficiente che, in base alle modalità del sinistro stradale, l’agente possa rappresentarsi la possibilità o la probabilità che dallo stesso sia derivato un danno ad una persona e che la medesima necessiti di assistenza.

E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione (Sez. IV, sentenza n. 27241 del 1 ottobre 2020).

La Corte d’Appello confermava la statuizione del Giudice di primo grado e condannava l’automobilista per non aver prestato soccorso ad una persona ferita, in seguito al verificarsi di un incidente stradale connesso ad un suo comportamento.

Nello specifico, l’automobilista dopo lo scontro tra la sua vettura e una bicicletta, il cui conducente riportava numerose contusioni, rallentava per poi allontanarsi velocemente dal luogo dell’incidente.

La vicenda approda in Cassazione.

L’automobilista lamenta vizio di motivazione in relazione all’applicazione dell’art. 189 c.d.s., non sussistendo la necessità di fermarsi per prestare soccorso, né l’elemento soggettivo del dolo richiesto per la configurazione di questa ipotesi di illecito.

Come secondo motivo lamenta il mancato riconoscimento dell’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis c.p.

 La Suprema Corte respinge il primo motivo di doglianza poiché caratterizzato dalla mera riproposizione di quanto dedotto in sede di merito, ricordando, comunque, che l’orientamento giurisprudenziale consolidato per cui l’elemento soggettivo dell’illecito di cui all’art. 189, comma 7, c.d.s. è integrato anche nell’ipotesi di dolo eventuale.

In altri termini, è sufficiente che, in base alle modalità dell’incidente, l’agente possa rappresentarsi la possibilità, o la probabilità, che dallo stesso sia derivato un danno ad una persona e che la medesima necessiti di assistenza.

Gli Ermellini rilevano, inoltre, come l’omissione, di cui alla norma in esame, presupponga un incidente stradale da cui sorge un obbligo di assistenza, indipendente dalla presenza di ferite lievi o gravi «essendo sufficiente lo stato di difficoltà indicativo del pericolo che dal ritardato soccorso può derivare per la vita o l’integrità della persona».

Il secondo motivo di doglianza viene, invece, accolto.

La Corte richiama quanto statuito dalle Sezioni Unite, per cui la norma concernente la particolare tenuità del fatto non si interessa della condotta tipica, bensì ha riguardo alle forme di estrinsecazione del comportamento, al fine di ponderare il suo rapporto con la legge e la necessità di una pena.

Secondo la Corte è errato che nessuna attenzione sia stata posta in sede di merito alla lieve entità delle ferite, all’avvenuto risarcimento da parte dell’assicurazione e al fatto che l’imputato si sia, seppur brevemente, fermato.

La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, per la non punibilità del fatto, in conseguenza della sua particolare tenuità.

La decisione qui in commento si pone in netta antitesi con un caso assolutamente analogo trattato sempre dalla IV Sezione (Cass. Pen., sez. IV, sentenza n. 28304 del 12 ottobre 2020) che ha statuito “La circostanza che l’automobilista sia tornato sul luogo del sinistro non costituisce elemento valutabile ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, ciò anche alla luce del principio secondo cui non rileva il comportamento dell’agente post delictum”, confermando la sentenza di condanna.

Avv. Emanuela Foligno

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