L’assenza di specificità della contestazione del preventivo per le riparazioni di un veicolo danneggiato in un sinistro stradale equivale ad accettazione

In tema di richiesta risarcimento danni da sinistro stradale, con riferimento alla quantificazione del danno, qualora il danneggiato abbia prodotto un preventivo (atto di provenienza unilaterale ex latere creditoris) e dall’altra parte la Compagnia assicurativa convenuta si sia limitata ad una contestazione generica con una formula di mero stile, non specificando, nonostante l’analiticità del preventivo, le ragioni per le quali fosse ritenuto eccessivo, né abbia fatto riferimento a quali delle riparazioni elencate fosse stato indicato un prezzo non congruo, in assenza di specificità della contestazione deve ritenersi non contestato ai sensi dell’ art. 112 cpc il preventivo.

Lo ha chiarito il Tribunale di Latina con la sentenza n. 1721/2020 pronunciandosi, in sede di appello, sul contenzioso insorto in seguito a un sinistro stradale in relazione al quale il verbale degli operanti, la deposizione del teste escusso in primo grado, nonché le fotografie dell’autovettura incidentata di proprietà dell’originario titolare del credito risarcitorio, consentivano di poter affermare quanto meno una concorrente responsabilità del conducente del dell’altro veicolo coinvolto, un autocarro, nella causazione del sinistro; in particolare, quest’ultimo, giunto nei pressi di un incrocio regolato da lanterna semaforica al momento funzionante con luce gialla intermittente, ometteva di dare la precedenza al veicolo proveniente dalla sua destra, “attingendolo sulla portiera posteriore lato dx e proiettandolo sulla lanterna semaforica”.

D’altro canto non vi era prova che il proprietario del veicolo antagonista, originario titolare del credito risarcitorio per danni materiali ceduto alla Carrozzeria appellante, avesse conformato la propria condotta di guida alla massima prudenza come prescritto dall’art. 145 CDS, “tenuto conto altresì che al momento dei fatti il fondo stradale era bagnato ed erano in atto precipitazioni”.

Pertanto, doveva trovare applicazione quanto previsto dall’art. 2054 secondo comma c.c., in punto di presunzione di corresponsabilità in pari misura nella causazione del sinistro.

Con riferimento alla quantificazione del danno, se è vero che la Carrozzeria appellante aveva prodotto un preventivo (atto di provenienza unilaterale ex latere creditoris), d’altra parte la Compagnia convenuta si era limitata ad una contestazione generica con una formula di mero stile, non specificando, nonostante l’analiticità del preventivo, le ragioni per le quali fosse stato ritenuto eccessivo, né era stato fatto riferimento a quali delle riparazioni elencate fosse stato indicato un prezzo non congruo.

Dunque, secondo il Giudice pontino, in assenza di specificità della contestazione deve ritenersi non contestato ai sensi dell’art 112 cpc il preventivo allegato, ritenuto comunque congruo previo confronto delle riparazioni indicate e del relativo costo con l’entità dei danni emergenti dalle fotografie allegate relative all’autovettura oggetto del sinistro.

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