Nel sinistro stradale causato dall’invasione della corsia opposta, l’altro conducente deve provare un contegno di guida prudente e l’impossibilità di attuare manovre d’emergenza

Un uomo conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Potenza Axa Assicurazioni e il conducente del furgone Fiat Ducato onde sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patiti dalla propria vettura Nissan in conseguenza del sinistro stradale di cui era esclusivamente responsabile il conducente del furgone.

Nello specifico la Nissan veniva urtata dal furgone Ducato che invadeva la corsia di marcia opposta e obbligava l’automobile a una manovra repentina finendo contro il palo dell’illuminazione.

Si costituiva in giudizio Axa Assicurazioni contestando l’incompatibilità dei danni al veicolo prospettati con la dinamica del sinistro e la responsabilità esclusiva.

Il Giudice di Pace accoglieva parzialmente la domanda dell’automobilista e condannava il conducente del furgone al pagamento di euro 628,14 per i danni materiali della vettura e rigettava la domanda nei confronti di Axa Assicurazioni.

Il Giudice di Pace considerava di piena valenza confessoria -solo nei confronti del dichiarante- quanto dichiarato dal conducente del furgone nel modulo di constatazione amichevole e sosteneva inidonee tali dichiarazioni nei confronti della Compagnia d’assicurazione.

L’automobilista propone appello dinanzi il Tribunale di Potenza (sentenza n. 640 del 28 settembre 2020) lamentandosi della mancata condanna della Compagnia assicuratrice ed eccependo che l’invasione di corsia da parte del furgone escludeva la presunzione di pari responsabilità.

Il Tribunale preliminarmente puntualizza che il Giudice di Pace ha fondato la propria decisione sull’orientamento giurisprudenziale secondo cui, sussistendo tra responsabile ed assicuratore una fattispecie di litisconsorzio meramente processuale, la confessione giudiziale resa dal primo ha efficacia piena soltanto nei suoi confronti, mentre è liberamente valutabile dal Giudice nei confronti dell’assicuratore.

Conseguentemente, tale motivo di appello non viene condiviso atteso che, proprio nell’ottica del libero apprezzamento, maggiore peso assumono le valutazioni compiute dal Consulente d’Ufficio, il quale, sulla scorta di adeguato percorso motivazionale, integralmente richiamato anche dal Giudice d’Appello, ha concluso nel senso dell’incompatibilità dei danni riscontrati con la dinamica del sinistro stradale descritta.

Al riguardo, evidenzia il Tribunale, che non coglie nel segno la deduzione sviluppata dall’appellante circa la contraddittorietà dell’elaborato tecnico.

Il CTU ha operato le proprie valutazioni considerando non solo le parti dei veicoli danneggiate, ma anche i diversi materiali coi quali le stesse sono state costruite, addivenendo così alla conclusione che i danni riscontrati non possano essere ricondotti alla dinamica confessata dal conducente, non potendo ravvisarsi “reciprocità di produzione”.

Riguardo la lamentata non corretta applicazione della presunzione di pari responsabilità,  viene condivisa la premessa di fondo del percorso argomentativo del Giudice di prime cure che  ha ascritto rilevanza alla norma di cui all’art. 2054, secondo comma, c.c.

La presunzione di uguale concorso di colpa dei conducenti in caso di scontro tra veicoli costituisce criterio di distribuzione della responsabilità che opera sul presupposto della impossibilità di accertare con indagini specifiche le modalità del sinistro e le rispettive responsabilità, oppure di stabilire con certezza l’incidenza delle singole condotte colpose nella causazione dell’evento.

Tale presunzione serba la funzione di regola sussidiaria, la cui applicazione può essere superata anche dall’accertamento in concreto che la condotta di uno dei conducenti ha avuto efficacia causale assorbente nella produzione dell’evento dannoso.

Si discorre, pertanto, di una responsabilità oggettiva del conducente dalla quale è possibile liberarsi provando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, osservando, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada che il Giudice dovrà valutare in concreto.

L’accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall’art. 2054 c.c. essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l’altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l’incidente.

Nello specifico viene ricordato quanto affermato dalla Cassazione in caso di invasione di corsia: “l’infrazione, anche grave, come l’invasione dell’altra corsia commessa da uno dei conducenti non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell’altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell’evento dannoso”.

L’orientamento testé illustrato trae alimento dal condivisibile convincimento secondo cui, in tema di scontro tra veicoli e di applicazione dell’art. 2054 c.c., la regola per la quale l’accertamento in concreto della colpa di uno dei conducenti non comporta di per sé il superamento della presunzione di colpa concorrente dell’altro, non può essere intesa nel senso che, anche quando questa prova non sia in concreto possibile e sia positivamente accertata la responsabilità di uno dei conducenti per avere tenuto una condotta in sé del tutto idonea a cagionare l’evento, l’apporto causale colposo dell’altro conducente debba essere, comunque, in qualche misura riconosciuto.

Secondo il Tribunale, nel caso a scrutinio non sono emersi elementi istruttori che consentono di superare l’applicazione del criterio sussidiario di cui all’art. 2054 c.c. e affermare l’esclusiva responsabilità del conducente del furgone nella determinazione del sinistro stradale.

Il Giudice di prime cure correttamente ha rilevato che il conducente dell’automobile non ha fornito la prova del proprio diligente contegno di guida.

Quindi, posto che i danni lamentati sono derivati dalla brusca sterzata a destra operata dall’automobile per evitare l’urto frontale con il furgone in seguito all’invasione della propria corsia di marcia e, quindi, dalla collisione contro il palo della pubblica illuminazione, non è possibile, ad avviso dello scrivente, ritenere che il conducente del furgone abbia tenuto una condotta in sé del tutto idonea a cagionare l’evento.

Il conducente dell’automobile avrebbe potuto dimostrare, da un lato, l’assunzione di un contegno di guida comunque improntato alla regole della comune prudenza di cui agli artt. 141 e 142 del d.lgs. n. 285 del 1992, nonostante l’invasione della corsia e la lieve strisciatura subita alla carrozzeria, e, dall’altro, l’impossibilità di attuare una qualsiasi manovra di emergenza per evitare la collisione.

Ne deriva che la ricostruzione fornita dalla parte attrice e accertata nel corso del giudizio non consente di ritenere superata la presunzione di colpa stabilita dall’art. 2054 comma secondo, c.c.

L’appello viene rigettato.

Non si condivide la decisione qui oggetto di commento in quanto il Tribunale non si è allineato con i numerosi precedenti di merito riguardanti sinistri causati dall’invasione della corsia di marcia opposta i quali escludono la presunzione di pari responsabilità.

Viene richiamata pedissequamente una giurisprudenza di legittimità del tutto risalente (2003, 2005 e 2012) e sterile dal punto di vista della dinamica del sinistro specifica.

Avv. Emanuela Foligno

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