Un motociclista rimane coinvolto in un tamponamento a catena causato da un’auto che non rispetta lo STOP. Nonostante un precedente giudizio avesse ritenuto responsabile l’automobilista, la Cassazione conferma che, nel nuovo processo, le prove non sono sufficienti a ricostruire con certezza la dinamica dell’incidente (Corte di Cassazione, III civile, 27 luglio 2024, n. 21074).
La vicenda giudiziaria
Alle ore 19,40 del 4 maggio 2007 l’autovettura del convenuto non rispettava il segnale di stop, e investiva la moto condotta dall’attore che, a seguito dell’urto, a sua volta impattava con un’altra moto.
La vicenda viene trattata in primo grado dal Giudice di Pace di Torremaggiore che rigetta la domanda ritenendo non provata la dinamica del sinistro.
Il Tribunale di Foggia, in funzione di giudice di appello, confermava il primo grado.
Il Giudice di appello, preliminarmente, evidenziava che non poteva giovare al motociclista attore l’invocato giudicato esterno costituito dalla sentenza n. 47 del 2009 del medesimo Giudice di Pace, pronunciata nel diverso giudizio e relativo allo stesso incidente. Quel giudicato infatti vedeva parti differenti e poteva valere solo come prova atipica di natura indiziaria.
Inoltre, viene dato atto che il motociclista non aveva prodotto in giudizio alcun verbale delle autorità intervenute limitandosi ad allegare un preventivo di riparazione del motociclo e, successivamente, una fattura di riparazione. Riguardo la fase istruttoria, l’unico teste non era stato in grado di descrivere la posizione dei mezzi coinvolti, il punto d’urto e i danni riportati dai veicoli coinvolti.
L’intervento della Cassazione
Il motociclista invoca l’intervento della Cassazione e sostiene che il parallelo giudizio del Giudice di Pace (sopra menzionato), aveva dichiarato la responsabilità dell’automobilista e che tale accertamento, essendo passato in giudicato, potrebbe spiegare efficacia riflessa anche in un diverso giudizio come quello odierno, alla luce del principio di rilevabilità anche d’ufficio del giudicato esterno.
Il ricorso viene respinto dalla S.C. che osserva, innanzitutto, come la sentenza impugnata abbia indicato, sia pure in modo piuttosto stringato, le ragioni per le quali ha ritenuto che non sussistesse né un’efficacia diretta, né un’efficacia riflessa, del giudicato formatosi nel giudizio di cui alla citata sentenza n. 47 del 2009 del GdP.
La diversità tra le parti del giudizio odierno, e quelle dell’altro giudizio, impedisce al giudicato esterno di avere un’efficacia vincolante, se non come elemento di prova che il Giudice di merito deve valutare secondo le regole generali, e quindi senza alcun vincolo.
Ed è proprio quello che ha fatto il Giudice del Tribunale di Foggia che, dopo aver richiamato la precedente decisione del Giudice di Pace passata in giudicato, ed averne confrontato il contenuto con l’unica deposizione testimoniale acquisita, ha concluso nel senso che il giudicato poteva assumere valore solo come prova atipica di natura indiziaria, mentre il complesso del materiale probatorio acquisito non permetteva di ritenere dimostrata la dinamica del sinistro, anche in considerazione della sostanziale inattendibilità del teste.
La ricostruzione della dinamica del tamponamento a catena
La ricostruzione svolta dal Giudice di merito è coerente ed esente da vizi logici e la S.C. non ha la possibilità di sindacare.
Il motociclista, in definitiva, non ha colto in modo corretto la ratio decidendi della sentenza impugnata, e pare sollecitare alla Cassazione un non consentito diverso esame del merito.
Con altra censura, parimenti considerata inammissibile, il motociclista osserva che il Giudice di primo grado avrebbe, senza motivo, tolto validità ed efficacia all’unica testimonianza escussa, che era stata precisa, coerente e puntuale.
Al riguardo viene ricordato che la valutazione sulla credibilità, o meno, del testimone è il risultato di un giudizio di merito rispetto al quale la Cassazione può intervenire solo in presenza di evidente incongruità, o illogicità delle tecniche di valutazione, o di una motivazione che sia assente, o al di sotto del c.d. minimo costituzionale; tutto ciò non è accaduto nel caso in esame.
Ricorso respinto e conferma della sentenza di secondo grado.
Avv. Emanuela Foligno






