La questione tratta di una compravendita immobiliare di cui poi viene chiesta la risoluzione per mancato pagamento del residuo pattuito e la Suprema Corte richiama i principi dell’inadempimento grave (Corte di Cassazione, II civile, 31 ottobre 2024, n. 28125).
Il venditore dell’appartamento chiama a giudizio il compratore per la risoluzione della compravendita stipulata nell’agosto 2009 e per la condanna al risarcimento dei danni. Deduce che il prezzo (Euro 90.000) è stato pagato in parte (Euro 36.000) prima della stipula, mentre il residuo (Euro 54.000) era da versare entro il dicembre 2015 e ciò non avveniva.
Il Tribunale accoglie la domanda di risoluzione del contratto e accerta l’inadempimento grave per mancato pagamento del residuo ulteriore di Euro 34.000. La Corte di appello conferma la pronuncia di primo grado.
Ricorre in Cassazione il compratore deducendo, per quanto qui di interesse, la violazione della disciplina sulla risoluzione del contratto e sull’importanza dell’inadempimento. Il Giudice di appello avrebbe erroneamente ritenuto che l’inadempimento incidesse considerevolmente nell’economia del rapporto, apportando uno squilibrio notevole del sinallagma e che non vi fossero poi elementi di natura oggettiva che potessero attenuare l’interesse del creditore alla risoluzione.
La valutazione della gravità dell’inadempimento
In tema di responsabilità contrattuale, la valutazione della gravità dell’inadempimento ai sensi dell’art. 1455 c.c., ai fini della risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive, è questione di fatto affidata al prudente apprezzamento del Giudice del merito (cfr. Cass. 26605/2023, 12182/2020).
Nel caso in esame non può certo considerarsi “non grave” l’entità del prezzo residuo del cui pagamento è mancata la prova (euro 54.000,00), in comparazione con l’entità del prezzo complessivo pattuito (90.000,00).
Per tale ragione è da considerarsi corretta la decisione dei Giudici di merito che, allineandosi agli ormai consolidati principi giurisprudenziali, hanno considerato l’inadempimento grave del compratore che non ha versato il residuo, pari oltre alla metà del prezzo complessivo pattuito.
Il ricorso viene rigettato e il compratore viene condannato al pagamento delle spese di lite e di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Avv. Emanuela Foligno






