Il Tribunale Venezia, Sez. I, con la sentenza n. 882 del 29 aprile 2019 si è pronunciato in tema di annullabilità del contratto preliminare di compravendita immobiliare per dolo o mancanza delle qualità promesse

Il promissario acquirente di un contratto preliminare di compravendita immobiliare chiama in causa l’altra parte contrattuale chiedendo l’annullabilità del contratto preliminare di compravendita immobiliare sottoscritto per dolo o errore essenziale e per mancanza delle qualità promesse.

Il contratto preliminare impugnato riguarda un terreno edificabile di circa mq. 12.159 e gli attori sostengono di essere stati ingannati in quanto la circostanza dell’edificabilità del terreno veniva comprovata da un Permesso di Costruire il quale però veniva rilasciato in forza di una procedura eccezionale e derogatoria di cui potava beneficiare solo il promissario venditore senza possibilità di potere trasferire tale permesso a terzi soggetti, circostanza quest’ultima sottaciuta.

Il Tribunale evidenzia che negli atti negoziali, invero, era espressamente stabilito la trasferibilità a terzi del permesso di costruire, ma che solo successivamente la Pubblica Amministrazione non lo riteneva più trasferibile.

Viene dunque chiarito che in tema di dolo quale causa di annullamento di un contratto, gli artifici o i raggiri, la reticenza o il silenzio devono essere valutati in relazione alle particolari circostanze di fatto e alle qualità e condizioni soggettive dell’altra parte per stabilire se erano concretamente idonee a sorprendere una persona di normale diligenza.

Ne deriva che l’affidamento non può ricevere tutela giuridica se fondato sulla negligenza e in siffatti termini ragiona il Tribunale riconoscendo comportamento negligente in capo al promissario acquirente che aveva tutte le competenze per controllare i requisiti edilizi-urbanistici del bene oggetto di contrattazione.

Ad ogni modo, il Tribunale dichiara la risoluzione del contratto per mutuo dissenso delle parti alla prosecuzione del rapporto considerato che uno dei contraenti richiede la risoluzione del contratto per inadempimento e l’altro contraente richiede anch’esso la pronunzia di risoluzione attribuendo l’inadempimento alla controparte.

In merito alla lamentata mancanza di qualità promesse, ovverosia di aliud pro alio, viene specificato che non sussiste una inedificabilità assoluta del terreno e quindi lo stesso è pacificamente commerciabile.

Non sussiste inoltre neppure un vizio redibitorio che richiederebbe la colpa in capo al promittente venditore in quanto quest’ultimo ha messo a disposizione il titolo abilitativo acquisito (permesso di costruire) contenente rassicurazioni da parte della Pubblica Amministrazione sulla trasferibilità del predetto permesso.

Conseguentemente non vi è comportamento illecito da parte del promissario venditore.

La redazione giuridica

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