Anche la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con la sentenza N. 338 del 3 aprile 2019 respinge l’appello dell’Agenzia delle Entrate in relazione alla deducibilità dei costi sostenuti da un’Impresa di pulizie

Un’altra pronunzia sulla scia della Suprema Corte (Ord. N. 450/2018) che ha stabilito “l’inerenza deve essere apprezzata attraverso un giudizio qualitativo e deve essere distinta anche dalla nozione di congruità del costo”. Un costo è quindi “inerente e deducibile dal reddito d’impresa se correlato all’attività in concreto esercitata, anche se in via indiretta, potenziale o in proiezione futura e a prescindere dall’utilità e dal vantaggio apportati per il conseguimento di ricavi o di reddito”.

Specificano i Giudici Tributari di secondo grado che la libera iniziativa imprenditoriale è un principio di rango costituzionale e che le imprese sono ben libere di sponsorizzare la propria attività allo scopo di incrementare il volume d’affari.

A questa pronunzia segue quella del CTR Toscana N. 968 del 12 giugno 2019, commentata su questo sito, di oggetto analogo, con la quale viene ulteriormente precisato che oltre alla pacifica e libera iniziativa imprenditoriale, non deve essere giudicata l’utilità delle spese ma deve essere presa in considerazione la congruità delle spese poste in deduzione.

Pertanto le spese sostenute dall’azienda per sponsorizzazioni e pubblicità, essendo potenzialmente idonee a produrre reddito imponibile, devono essere valutate con criterio qualitativo.

Precisano inoltre i Giudici che l’inerenza dei costi non corrisponde al nesso tra costi e ricavi, bensì corrisponde al rapporto causa-effetto con la produzione del reddito.

In tale ultimo senso si esprimeva la CTR Basilicata con la Sentenza N. 313 del 26 agosto 2016 con la quale veniva affermato che anche i costi di un’azienda per l’acquisto di attrezzature hi-tech sono deducibili dal reddito d’impresa purché gli stessi siano ancorati da un rapporto causa effetto con la produzione del reddito d’impresa.

Difatti la Commissione osservava “non postula che sia stato sostenuto per realizzare una specifica componente attiva del reddito, ma è sufficiente che esso sia correlato in senso ampio all’impresa, ovvero che tale onere sia stato sostenuto al fine di svolgere un’attività potenzialmente idonea a produrre utili”.

La redazione giuridica

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PRINCIPIO DI INERENZA E DEDUCIBILITÀ DEI COSTI

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