ADER sostiene che la CTR avrebbe supportato la sentenza con una motivazione che non esplicita, sia pure nel più succinto dei modi possibili, le ragioni per cui alle circostanze contrarie allegate e provate dall’Ufficio. La Cassazione conferma la nullità della sentenza di secondo grado (Corte di Cassazione, V – Tributaria civile, ordinanza 21 marzo 2025, n. 7503).
La vicenda
L’Agenzia delle Entrate ha notificato un avviso di accertamento per il recupero di importi IRPEF e IVA.
La contestazione avanzata riguarda omissioni nella tenuta delle scritture contabili e irregolarità nella dichiarazione modello unico anno 2007. La CTP di Lecce accoglie parzialmente il ricorso del contribuente, riconoscendo come non dovute le sanzioni, difettando l’elemento soggettivo, il quale aveva tempestivamente comunicato i dati al proprio consulente, il quale aveva trascurato di riportarli in contabilità e di curare, quindi, correttamente gli adempimenti rimessigli.
In secondo grado, la CTR della Puglia accoglie l’appello del contribuente e respinge l’appello di ADER che ricorre in Cassazione.
La Agenzia sostiene che la CTR avrebbe supportato la sentenza con una motivazione che non esplicita, sia pure nel più succinto dei modi possibili, le ragioni per cui alle circostanze contrarie allegate e provate dall’Ufficio.
La censura viene accolta dalla Corte di Cassazione.
La decisione di Appello è deficitaria in punto di motivazione
La decisione di secondo grado è gravemente deficitaria in punto di motivazione, perché non lascia cogliere in alcun modo la ratio decidendi al fondo della statuizione adottata. La pronuncia, afferma la Cassazione, è talmente ermetica e involuta da non consentire di inquadrare la vicenda e da impedire di avere contezza, in uno coi motivi di gravame, delle ragioni per cui la CTR abbia adottato la decisione contrastata.
Sul punto, la S.C. ha già chiarito che in tema di contenuto della sentenza, la concisione della motivazione non può prescindere dall’esistenza di una pur succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione impugnata, la cui assenza configura motivo di nullità della sentenza quando non sia possibile individuare il percorso argomentativo della pronuncia giudiziale, funzionale alla sua comprensione e alla sua eventuale verifica in sede di impugnazione (Cass. n. 920 del 2015; Cass. n. 29721 del 2021).
La nullità della sentenza
Difatti, il vizio di motivazione previsto dall’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall’art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto alla formazione del convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass. n. 3819 del 2020).
All’accoglimento della superiore censura, assorbito la seconda, la causa viene rinviata per un nuovo esame alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Puglia.
Avv. Emanuela Foligno