La vicenda trae origine dall’impugnazione dell’odontoiatra avverso l’Ordinanza resa dal Tribunale di Genova all’esito del procedimento sommario ex art. 702 bis c.p.c. (Corte d’Appello di Genova, Sez. II, sentenza n. 1256 del 23 dicembre 2020)
Il paziente introduceva giudizio sommario nei confronti dell’odontoiatra e della sua Assicurazione per la responsabilità civile professionale eccependo l’errata esecuzione della prestazione medica.
Il paziente, in particolare, assumeva l’inadempimento contrattuale in capo all’Odontoiatra per non corretta esecuzione delle cure odontoiatriche consistite in terapie canalari di alcuni elementi dentari, impianti endossei, apposizione di corone protesiche, estrazione di elementi dentari, per complessivi euro 14.800,00 di esborsi.
L’uomo quindi chiedeva la condanna del Medico Odontoiatra alla restituzione del corrispettivo incamerato, nonchè al pagamento delle somme necessarie per l’esecuzione degli interventi correttivi ed al risarcimento del danno alla salute.
L’Odontoiatra si costituiva in giudizio, a seguito del deposito della CTU licenziata, contestando le domande svolte dal paziente e promuoveva autonomo procedimento sommario nei confronti del proprio Assicuratore per la responsabilità civile professionale.
I due procedimenti venivano riuniti.
All’esito del procedimento il Tribunale di Genova risolveva il contratto intercorso tra il paziente e l’Odontoiatra e condannava quest’ultimo al restituire la somma di euro 11.800,00, e ne accertava la responsabilità professionale condannandolo altresì al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale in favore del paziente liquidato nella somma di euro 16.604,06.
Per l’effetto dichiarava tenuta l’Assicurazione a garantire e manlevare l’Odontoiatra di tutte le somme versate all’attore dedotta la franchigia contrattuale di euro 5.000,00, oltre spese di lite e di CTU.
L’Odontoiatra propone appello lamentando che l’Ordinanza errava nell’applicazione dello scoperto di franchigia di euro 5.000,00 e ometteva di indicare nella liquidazione delle spese legali gli esborsi occorsi per il deposito del ricorso ex art. 702 c.p.c.
Si costituisce in giudizio l’Assicurazione eccependo preliminarmente l’inammissibilità dell’appello per tardività dello stesso e, subordinatamente, per violazione del disposto dell’art. 342 bis cpc, e chiedendo la conferma dell’Ordinanza di primo grado.
Nello specifico la Compagnia contestava in via pregiudiziale e/o preliminare, l’inammissibilità dell’appello promosso dall’Odontoiatra in quanto l’ordinanza oggetto di gravame risulta passata in giudicato e che l’appello veniva proposto con ricorso invece che con atto di citazione.
L’appello, secondo la Compagnia, veniva notificato a mezzo PEC in data 22/11/2017 cioè oltre il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell’Ordinanza avvenuta in data 20/10/2017.
Si costituisce altresì il paziente rilevando che l’impugnazione aveva ad oggetto un capo della sentenza che non riguardava le statuizioni di condanna pronunciate in suo favore dal Tribunale e pertanto non aveva nulla a dedurre e nulla chiedeva per le spese.
La Corte d’Appello ritiene il gravame proposto dall’Assicurazione fondato.
Al proposito osserva che il primo comma dell’art. 702 -quater c.p.c. stabilisce che «l’ordinanza emessa ai sensi del sesto comma dell’articolo 702 -ter produce gli effetti di cui all’art. 2909 c.c. se non è appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione.
Inoltre, la Suprema Corte (24379/2019) ha chiarito che l’impugnazione dell’ordinanza conclusiva del procedimento sommario di cognizione, può essere proposta esclusivamente nella forma ordinaria dell’atto di citazione.
Quindi, laddove l’appello sia stato erroneamente introdotto con ricorso, la sanatoria è ammissibile solo se sia stato depositato nella cancelleria del giudice competente e notificato alla controparte nel termine perentorio di cui all’art. 702 -quater c.p.c.
L’Ordinanza conclusiva del giudizio sommario di primo grado è stata comunicata il 20.10.2017 e il ricorso in appello è stato depositato il 17.11.2020 e la notificazione è avvenuta il successivo 22.11.2020, quindi oltre i trenta giorni previsti per proporre impugnazione.
Per tali ragioni l’appello viene dichiarato improcedibile con conseguente assorbimento delle ulteriori questioni in rito e di merito.
L’Odontoiatra viene condannato al pagamento delle spese di giudizio nei confronti dell’Assicurazione e al versamento del contributo unificato raddoppiato.
Avv. Emanuela Foligno
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