Wind Tre e Vodafone non avrebbero fornito informazioni chiare ed immediate nella promozione di offerte di winback “personalizzate” per i servizi di telefonia mobile rivolte ad ex clienti, contattati prevalentemente tramite sms.
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, a conclusione di due istruttorie nei confronti rispettivamente di Wind Tre S.p.A. e Vodafone Italia S.p.A., ha irrogato alle aziende sanzioni per importi, rispettivamente pari a 4,3 milioni di euro e 6 milioni di euro. L’Antitrust ha rilevato, nello specifico, che le compagnie, violando l’art. 22 del Codice del Consumo, da giugno 2018 non hanno fornito informazioni chiare ed immediate nella promozione di offerte di winback “personalizzate” per i servizi di telefonia mobile rivolte ad ex clienti, contattati prevalentemente tramite sms.
I due gestori si sarebbero limitati ad indicare le sole condizioni del piano tariffario proposto in termini di prezzo e traffico incluso, omettendo nel messaggio, viceversa, di dar conto di ulteriori costi o di vincoli di fruizione delle offerte.
Una condotta che l’AGCM ha ritenuto idonea ad indurre in errore il consumatore medio in ordine al contenuto della proposta e a fargli assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.
L’Autorità ha inoltre accertato che, in violazione dell’art. 65 del Codice del Consumo, nella fase di adesione dei consumatori a tutte le offerte di telefonia mobile, Wind Tre e Vodafone hanno pre-attivato diversi servizi e/o opzioni aggiuntivi rispetto all’offerta principale, con aggravio di costi, senza il preventivo ed espresso consenso del consumatore.
Il provvedimento arriva a pochi giorni di distanza dall’avvio da parte dell’Antitrust di procedimenti istruttori nei confronti delle stesse aziende, assieme a Telecom Italia S.p.A., per presunte pratiche commerciali scorrette in relazione alla fornitura non richiesta del servizio di roaming marittimo.
L’ipotesi istruttoria, in questo caso, riguarda l’addebito, sulla SIM dei clienti, dei costi per la fruizione del servizio di comunicazione mobile a bordo delle navi senza adeguata informativa e senza alcuna richiesta da parte degli stessi, sia in fase di sottoscrizione del contratto che in fase di utilizzo del servizio sulla nave.
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