Omessa diagnosi di infezione nosocomiale (Tribunale Bologna, Sentenza n. 1984/2022 pubbl. il 19/07/2022).
Omessa diagnosi di infezione nosocomiale ed errato trattamento terapeutico con decesso del paziente.
Gli eredi della paziente reclamano il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di una omessa diagnosi di infezione nosocomiale ed errato trattamento terapeutico in occasione del ricovero post chirurgia pertrocanterica di femore sinistro, con conseguente richiesta risarcitoria dei danni patrimoniali e non, tutti subiti iure hereditatis et iure proprio.
Il Tribunale ritiene la domanda non fondata.
La paziente giungeva presso la struttura di lungodegenza, per la riabilitazione post –chirurgica. Durante il ricovero i familiari, che si recavano a far le visita, notavano che la madre versava in uno stato confusionale e in alcuni momenti risultava incosciente. Nei giorni successivi, una amica di famiglia, durante una visita, segnalava al personale sanitario le condizioni della degente e in pari data, rilevatone lo stato comatoso, la donna veniva ricoverata d’urgenza presso l’Ospedale Maggiore, ove dopo pochi giorni decedeva.
Secondo gli attori la malpractice medica sarebbe consistita nell’aver erroneamente mutato (aumentandola) la terapia diuretica, nel non aver fatto esami ematochimici successivi a quelli svolti all’ingresso, come prescritto allatto delle dimissioni ospedaliere, nella omessa diagnosi di infezione nosocomiale legata al catetere vescicale e nel non aver prestato l’adeguata assistenza sia terapeutica (corretta idratazione) sia di osservazione e vigilanza della malata.
La Casa di Cura convenuta evidenzia, invece , il corretto operato de i medici e del personale in genere nello stretto monitoraggio e nelle cure ed assistenza, e che, in ogni caso, l’asserito ritardo diagnostico della sepsi, incerta nel momento dell’insorgenza, non avrebbe potuto influenzare negativamente il decorso della patologia nei termini prospettati o, comunque, avere inciso sulla prognosi quod vitam della paziente , avendo al più potuto comportare più verosimilmente solo una perdita di chance di sopravvivenza .
Il Tribunale evidenzia che per la componente di danno iure proprio, domandato dal parente della vittima primaria della malpractice sanitaria, la natura della responsabilità rientra nel più generale schema dell’art. 2043 cc, con la conseguenza che il riparto dell’onere probatorio dovrà avvenire secondo lo schema classico della responsabilità aquiliana. Conseguentemente i l presunto danneggiato dovrà provare il fallo illecito, il danno, l’elemento soggettivo della colpa o del dolo in capo al danneggiante ed infine il nesso causale.
Circa la dedotta omessa diagnosi di infezione nosocomiale il Tribunale richiama la giurisprudenza di legittimità, che ha chiarito “Se a seguito di un’operazione chirurgica una paziente contrae un ‘infezione, non sussiste responsabilità della struttura ospedaliera se l’insorgenza della malattia è riconducibile a un evento imprevisto, non evitabile né imputabile alla condotta dei medici .
Dalla CTU è emerso che “non si può ravvisare con certezza o con probabilità statisticamente rilevante, una responsabilità in capo alla Struttura convenuta di cattiva o errata gestione della paziente ed un nesso causale diretto tra le condotte di gestione e la progressione della malattia (fino al suo esito letale). Questo non significa negare che progressione in senso assoluto vi è stata, ma significa soltanto che non è accertato, ma forse sarebbe più corretto affermare accertabile, che essa abbia potuto influire su intervento, cure e prognosi di sopravvivenza……(….)…nello specifico può ritenersi come non sia possibile rinvenire una ipotesi maggiormente probabile delle cause di decesso e stabilire una relazione causale tra esso e la condotta di assistenza prestata dalla Struttura e che in conseguenza non vi sono elementi per affermare secondo un criterio probabilistico statisticamente rilevante che una differente condotta avrebbe significativamente modificato il successivo iter prognostico -terapeutico, né le correlate probabilità di sopravvivenza”.
Per quanto concerne la tempistica della insorgenza e della possibilità diagnostica della dedotta omessa diagnosi di infezione, i CTU escludono rimproveri ai medici della Struttura, ciò secondo un giudizio ex ante, che tenga doverosamente conto sia dello stato della tecnologia all’epoca disponibile sia delle conoscenze id est Linee guida e prassi accreditate dell’epoca( 2019).
Nello specifico, i CTU hanno chiarito “La mancanza di un esame necroscopico non consente di identificare una causa di morte con criterio di probabilità o di certezza. La paucità di dati a disposizione in alcuni passaggi della storia clinica rende difficoltosa a tratti la ricostruzione della fisiopatologia degli eventi. La premessa di cui sopra implica la risposta solo parziale alle domande poste dallIll.mo Giudice anche con specifico riferimento al nesso di causa o alla perdita di chance. Non è dimostrabile l’agente eziologico dell’infezione causa della setticemia e dello shock settico……I possibili fattori causali di infezione sono un eventuale stato di disidratazione, la presenza di un catetere a permanenza, la presenza di lesioni da decubito, la presenza di una ferita chirurgica, lo scadimento delle condizioni generali di una paziente anziana. Per quanto concerne il momento del contagio, esso risulta scientificamente non dimostrabile…….Tra i fattori causali di infezione elencati l’unico che ipoteticamente potrebbe essere stato favorito da una condotta sanitaria e che si presta a discussione è la disidratazione. Quandanche si dimostrasse l’evenienza di una disidratazione riconducibile ad operato dei sanitari (la documentazione non consente di verificare o escludere tale evenienza) non sarebbe comunque discutibile il nesso di causa o prospettabile una perdita di chance.”
In conclusione, il Tribunale respinge la domanda e compensa integralmente le spese.
Avv. Emanuela Foligno
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