I danni derivanti dallo straripamento di un corso d’acqua pubblico, causato da omessa o inadeguata manutenzione dello stesso, devono essere chiesti al Tribunale delle Acque Pubbliche e non al Giudice ordinario (Cass. Civ., Sez. VI- 3, Ordinanza n. 18197/21 del 24 giugno 2021)

Un’azienda agricola chiama a giudizio dinanzi al Tribunale di Pescara la Regione Abruzzo, onde vederne dichiarata la condanna al risarcimento dei danni materiali e fisici patititi a causa dell’allagamento dei suoi terreni, dovuto allo straripamento delle acque di un torrente, determinata dal cattivo stato di manutenzione.

Il Tribunale di Pescara dichiara la propria incompetenza a decidere e viene incardinato regolamento necessario di competenza ai sensi dell’art. 42 c.p.c.

In sostanza, il ricorrente contesta la competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, asserendo che la pretesa risarcitoria, fondata sull’art. 2051 c.c., non dipende da specifici provvedimenti dell’amministrazione, ma dalla sua inerzia, che le viene imputata in quanto custode.

La Suprema Corte dichiara il ricorso infondato, allineandosi in tal modo a un indirizzo giurisprudenziale delineato dalle Sezioni Unite (S. U. 1066/2006).

Nelle controversie devolute in primo grado ai Tribunali delle acque pubbliche l’art. 140 lett. e) del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1755 include “le controversie per risarcimenti di danni dipendenti da qualunque opera eseguita dalla pubblica amministrazione e da qualunque provvedimento emesso dall’autorità amministrativa a termini dell’art. 2 del T.U. 25 luglio 1904 n. 523, modificato con l’art. 22 della l. 13 luglio 1911, n. 774”.

La norma ricomprende, dunque, le domande in cui i danni scaturiscono “dall’esecuzione, dalla manutenzione e dal funzionamento dell’opera idraulica, e cioè da “comportamenti commissivi od omissivi che implichino apprezzamenti circa la deliberazione, la progettazione o l’attuazione di opere idrauliche o comunque scelte della P.A. dirette alla tutela di interessi generali correlati al regime delle acque pubbliche”.

Ebbene, anche qualora si discorra di inadeguata manutenzione, sottolineano gli Ermellini, si và a compiere una valutazione degli apprezzamenti e delle scelte fatte dalla P.A. nell’ambito della tutela degli interessi generali collegati al regime delle acque pubbliche, che giustificano la competenza del giudice specializzato.

Si devono distinguere i casi di violazione da parte della P.A. dalle comuni regole di prudenza e diligenza che devono essere osservate da qualsiasi proprietario per evitare lesioni dei diritti altrui (che sarebbero di competenza del giudice ordinario), da quelle in cui vi sia stata una carenza sul piano deliberativo dei lavori adottati o non adottati.

Conseguentemente le domande di danni per omessa o cattiva manutenzione dei corsi d’acqua pubblici rientrano nelle competenze dei Tribunali Regionali delle Acque Pubbliche.

In altri termini, la competenza del Tribunale speciale sussiste quando “il danno deriva dal modo di essere dell’opera idraulica, o per come è stata costruita, o per come è stata mantenuta.

Invece, al Giudice ordinario le domande che si ricollegano solo indirettamente e occasionalmente con le vicende relative al governo delle acque.

L’aspetto dirimente, in altre parole, è la realizzazione dell’opera idraulica (nel senso di esecuzione, manutenzione e funzionamento), oppure l’incuria della stessa.

E’ pacifico infatti che i danni ascrivibili all’inerzia sono imputabili all’Ente custode e la competenza del Giudice specializzato si giustifica in presenza di comportamenti, commissivi o omissivi, che implicano apprezzamenti circa la deliberazione, la progettazione e l’attuazione di opere idrauliche o comunque scelte della P.A. dirette alla tutela di interessi generali correlati al regime delle acque pubbliche.

In conclusione, la Suprema Corte dichiara la competenza per materia del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di L’Aquila sulle domande proposte.

Avv. Emanuela Foligno

Hai vissuto una situazione simile e vuoi ottenere, in breve tempo, il risarcimento del danno subito? Scrivici per una consulenza gratuita di procedibilità a redazione@responsabilecivile.it o invia un sms, anche vocale, al numero WhatsApp 3927945623

Leggi anche:

Liquido oleoso provoca la caduta, si al risarcimento per omessa custodia

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui