Lesione alla salute: quantificazione in punti percentuali e diritto al contraddittorio

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quantificazione in punti percentuali

La Suprema Corte interviene sulla quantificazione in punti percentuali di danno permanente e sull’utilizzo dei baràmes da parte del Giudice.

“Nella quantificazione del danno biologico si distingue l’accertamento della natura dell’invalidità dalla sua quantificazione in punti percentuali. Quest’ultima, quando non segue tabelle imposte per legge, avviene sulla base di barèmes la cui scelta attiene a un piano valutativo e non fattuale e su cui pertanto non vi è l’obbligo per il Giudice di stimolare il contraddittorio quando rilevi la questione d’ufficio”: in tal senso Cass. Civ., Sez. III, n. 11724 del 5 maggio 2021

In primo grado la vittima di errore medico ottiene il risarcimento del danno biologico, sulla base della determinazione da parte del CTU di un grado di invalidità pari al 40%, e del danno morale.

Successivamente, la Corte d’Appello evidenziava che nella CTU non venivano esplicitati i parametri seguiti e quantificava la percentuale di invalidità al 25%, con conseguente riduzione del danno liquidato.

Il danneggiato impugna la sentenza deducendone la nullità per violazione dell’art. 101 c.p.c., poiché la Corte avrebbe deciso di rivalutare il quantum di invalidità permanente «in base a parametri di quantificazione delle conseguenze tratti da manuali ritenuti autorevoli (Linee Guida SIMLA 2016), omettendo di sollecitare le parti ad interloquire sulla questione di applicabilità di detti parametri e sul contenuto di essi».

Gli Ermellini rigettano il ricorso poiché infondato.

Al riguardo viene osservato che l’esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al Giudice dagli artt. 2056 e 1126 c.c. non configura un giudizio di equità, bensì un giudizio di diritto, caratterizzato dalla c.d. equità giudiziale correttiva o integrativa.

Il Giudice, che decide per una valutazione discrezionale, deve fornire indicazioni sul processo logico seguito e sugli elementi considerati per addivenire alla quantificazione del danno.

Riguardo la quantificazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla salute, ove viene utilizzato il sistema a punto variabile, è necessario distinguere:

  • l’accertamento della invalidità permanente
  • la sua espressione in punti percentuali di invalidità, che avviene sulla base di tabelle, dette anche barèmes, che ricollegano i possibili postumi invalidanti a una percentuale di invalidità.

Ebbene, il primo accertamento riguarda un fatto, che il danneggiato deve allegare e provare in giudizio; il secondo attiene al piano valutativo.

Il barème, come criterio di giudizio circa il grado di invalidità permanente del danneggiato è nella disponibilità del Giudice oltre che del CTU.

La Suprema Corte ribadisce che il mancato contraddittorio sui criteri scelti per quantificare i punti di invalidità comporti una violazione dell’art. 101 c.p.c., e richiama precedenti che escludono l’obbligo di stimolare il contraddittorio per le questioni di solo diritto.

Tale scelta essere sottoposta al sindacato di legittimità, solo entro certi limiti, tenendo in considerazione che la valutazione equitativa del danno ai sensi dell’art. 1226 c.c. impone di considerare le specificità del caso concreto e il rispetto del principio di uguaglianza e quindi di garantire la parità di trattamento a parità di circostanze.

La Corte d’Appello non ha errato laddove nella liquidazione equitativa del danno biologico ha tenuto in considerazione il quadro patologico accertato, ma non ha accolto la quantificazione percentuale della CTU, carente nell’esplicitare i parametri seguiti nella sua valutazione.

In tale ipotesi è del tutto corretto che il Giudice abbia rideterminato la percentuale di danno permanente seguendo, nello specifico, barèmes elaborati dalle Linee Guida della SIMLA del 2016.

Con riferimento al rapporto del Giudice con i barèmes, gli Ermellini distinguono le ipotesi in cui le tabelle sono imposte dalla legge, ovvero micropermanenti da sinistro stradale e responsabilità medica, da altre ipotesi in cui la liquidazione è lasciata alla valutazione equitativa del Giudice.

Per sinistri stradali e responsabilità medica la Suprema Corte sottolinea che la mancata predisposizione della tabella unica nazionale per le lesioni di non lieve entità prevista dall’art. 138 del C.d.A ha un prezzo non solo in termini di aumento del contenzioso in materia, ma anche di certezza del diritto, con effetti sul principio di valore costituzionale di eguaglianza.

Proprio il principio di eguaglianza, viene sottolineato, impone estrema cautela nell’utilizzo delle diverse tabelle elaborate dalla medicina legale e comporta che la liquidazione equitativa del Giudice che fosse inidonea a garantirlo non sarebbe coerente con l’art. 1226 c.c. – “nella sua portata normativa delineata dal diritto vivente”.

In argomento vengono richiamate alcune pronunzie attinenti e viene affermato che:

  • quantomeno all’interno del medesimo ufficio giudiziario – sia doveroso per i Giudici indicare un unico barème (scelto considerandone l’autorevolezza scientifica e la vicinanza temporale) ai Medici legali, perché lo utilizzino per valutare la percentuale di invalidità;
  • a fronte di una specifica contestazione in tal senso dovrà essere considerata contraria all’art. 1226 c.c. la sentenza che non abbia valutato se il barème utilizzato sia scientificamente condiviso e aggiornato e sia stato applicato correttamente.

Avv. Emanuela Foligno

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