La fase stragiudiziale nel risarcimento da sinistro stradale è danno emergente?

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applicabilità art. 141 codice assicurazioni

Il riconoscimento delle spese stragiudiziali come danno emergente non può essere escluso per il fatto che l’intervento non abbia fatto recedere l’assicuratore dalla posizione assunta (Cass. Civ., Sez. VI, n. 14444 del 26/05/2021)

Il ricorrente espone di aver convenuto in giudizio la Compagnia Assicuratrice nella qualità di impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della Strada, e la proprietaria del motociclo Yamaha onde vederne accertata la responsabilità nella causazione del sinistro.

Il Giudice di Pace di Roma, con sentenza n. 7826/17, accoglieva la domanda attorea.

L’attore appella la decisione dinanzi al Tribunale di Roma lamentando che il Giudice di prime cure non liquidava le spese inerenti l’attività stragiudiziale prestata dallo studio infortunistico, bensì solo le spese legali.

Il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice d’appello, escludeva che le spese per l’attività stragiudiziale costituissero danno emergente in quanto lo studio di infortunistica non aveva svolto attività utili a consentire la definizione stragiudiziale, tenuto conto che la stessa impresa designata aveva negato il risarcimento, rendendo evidente la necessità di procedere alla tutela del credito in sede giudiziale.

Veniva anche confermata in appello la liquidazione delle spese di lite, perchè non c’era stata violazione del minimo tariffario.

La vicenda approda in Cassazione ove il ricorrente lamenta motivazione apparente riguardo la non spettanza delle spese stragiudiziali.

Nello specifico il ricorrente si duole della errata applicazione dei principi giurisprudenzali riguardanti l’attività stragiudiziale, che rimane non dovuta solo se la controversia risulta di facile soluzione, oppure se la Compagnia provvede tempestivamente a mettere a disposizione l’offerta.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta che il Tribunale avrebbe dovuto tenere conto che il Fondo opponeva un immotivato ed ingiustificato rifiuto di tempestiva offerta ex art. 148 Codice delle Assicurazioni e che lo studio tecnico aveva tentato più volte di evitare la lite, fornendo a dimostrazione della richiesta risarcitoria due prove testimoniali, una delle quali era risultata decisiva per accertare la responsabilità del conducente del motociclo.

Gli Ermellini ritengono il ricorso fondato.

Il Tribunale, pur avendo assunto sotto il profilo giuridico un principio corretto, lo ha male applicato escludendo la ripetibilità della spesa stragiudiziale per la circostanza che l’intervento dello studio professionale non aveva determinato una modificazione dell’atteggiamento dell’impresa designata, rendendo necessario procedere alla tutela del credito in sede giudiziale.

Al riguardo è già stata esclusa la rilevanza e utilità delle spese stragiudiziali sull’atteggiamento della Compagnia assicuratrice.

Difatti, il Giudice che faccia applicazione di tale criterio si pone “in manifesta contraddizione con la premessa giuridica che giustifica la considerazione della spesa stragiudiziale sopportata dal danneggiato come danno emergente, riconoscibile in sede giudiziale. Tale considerazione, infatti, suppone che il diritto al risarcimento del danno sia riconosciuto in sede giudiziale e, quindi, per definizione che non lo sia stato in sede stragiudiziale. Ciò, implica necessariamente che l’attività di assistenza stragiudiziale non sia stata idonea a realizzare il suo scopo, quello della consecuzione del risarcimento nei modi e nei termini esplicitati da essa, prima del giudizio”.

Ne deriva che il Tribunale ha errato nell’escludere la sussistenza del danno per le spese sopportate poiché ancorate al fatto che la società assicuratrice fosse rimasta ferma sulle sue posizioni, nonostante l’attività dello studio di consulenza infortunistica.

La sentenza impugnata viene cassata con rinvio al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato appartenente al medesimo Ufficio Giudiziario, che dovrà attenersi al seguente principio di diritto:

“in caso di sinistro stradale, qualora il danneggiato abbia fatto ricorso all’assistenza di uno studio di assistenza infortunistica stradale ai fini dell’attività stragiudiziale diretta a richiedere il risarcimento del danno asseritamente sofferto al responsabile ed al suo assicuratore, nel successivo giudizio instaurato per ottenere il riconoscimento del danno, la configurabilità della spesa sostenuta per avvalersi di detta assistenza come danno emergente non può essere esclusa per il fatto che l’intervento di detto studio non abbia fatto recedere l’assicuratore dalla posizione assunta in ordine all’aspetto della vicenda che era stato oggetto di discussione e di assistenza in sede stragiudiziale, ma va valutata considerando, in relazione all’esito della lite su detto aspetto, se la spesa sia stata necessitata e giustificata in funzione dell’attività di esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento”.

Avv. Emanuela Foligno

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