Omicidio stradale, pedone fuori dalle strisce non scagiona il conducente

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La Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sul delicato equilibrio tra la colpa del conducente e l’imprudenza del pedone fuori dalle strisce in tema di incidenti stradali. I giudici di legittimità hanno ribadito che la violazione delle regole di circolazione da parte della vittima (nel caso di specie, camminare lungo la carreggiata fuori dagli appositi attraversamenti) non interrompe il nesso causale se la situazione ambientale imponeva al guidatore una maggiore cautela.

Il rispetto del limite di velocità, infatti, non esime il conducente dall’obbligo di adeguare l’andatura alle condizioni concrete della strada per mantenere il pieno controllo del veicolo (Corte di Cassazione, quarta penale, sentenza 3 giugno 2026, n. 20147).

La dinamica del sinistro

La vicenda trae origine dal tragico investimento di un pedone fuori dalle strisce, avvenuto in ambito urbano intorno alle 18:30 di una sera di gennaio. L’automobilista, alla guida di un SUV, aveva colpito l’uomo che si trovava sulla carreggiata. A seguito delle lesioni riportate, il pedone decedeva alcune settimane dopo.

Sia in primo che in secondo grado, l’automobilista è stato condannato per omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale, con il riconoscimento di un concorso di colpa della vittima (che si trovava in violazione dell’art. 190 del Codice della Strada).

La difesa ha impugnato la sentenza in Cassazione sostenendo che il comportamento del pedone — che camminava di sera, in un tratto buio e fuori dalle strisce — dovesse configurarsi come un evento eccezionale e imprevedibile, tale da integrare una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’evento (ex art. 41, comma 2, c.p.). Inoltre, il ricorrente lamentava che la Corte d’Appello avesse trasformato l’art. 141 C.d.S. in una clausola di responsabilità oggettiva, pur trovandosi il veicolo al di sotto del limite di 50 km/h.

I principi di diritto affermati dalla Suprema Corte

La Cassazione ha rigettato il ricorso smontando le tesi difensive attraverso due passaggi logico-giuridici fondamentali.

1. I limiti del “principio di affidamento”

Nel diritto della circolazione stradale, il principio di affidamento — ovvero la presunzione che gli altri utenti rispettino le regole — non opera in modo assoluto. Il conducente che omette un’adeguata vigilanza non può invocare l’imprudenza altrui per neutralizzare le proprie responsabilità.

Affinché la condotta della vittima interrompa il nesso eziologico, deve presentare caratteri di radicale eccentricità e totale imprevedibilità rispetto all’area di rischio governata dal guidatore. In ambito urbano, specialmente in prossimità di segnali di pericolo e strisce pedonali, la presenza di un utente debole sulla carreggiata costituisce un’evenienza ragionevolmente prevedibile. Pertanto, il comportamento irregolare del pedone degrada a mera concausa dell’evento, rilevante ai fini della riduzione della pena, ma inidonea ad azzerare la responsabilità penale di chi guida.

2. L’art. 141 C.d.S. e la velocità “adeguata”

I giudici hanno chiarito che rispettare il limite massimo di velocità non basta. L’art. 141 del Codice della Strada impone un obbligo elastico: il conducente deve essere sempre in grado di padroneggiare il veicolo in relazione alle condizioni ambientali.

Nel caso in esame, elementi fattuali concreti imponevano una condotta di guida decisamente più prudente l’orario serale e la scarsa illuminazione; la pavimentazione in lastre di pietra; la presenza di segnaletica di pericolo e di attraversamenti nelle immediate vicinanze.

L’assenza di tracce di frenata sull’asfalto, unita al fatto che il veicolo si sia arrestato dodici metri dopo il punto d’impatto, è stata correttamente interpretata dai giudici di merito come prova di una tardiva percezione del pericolo, derivante da un’andatura non adeguata al contesto o da disattenzione, smentendo così l’ipotesi di una causa inevitabile e irresistibile.

Avv. Sabrina Caporale

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