Respinto il ricorso di un automobilista che contestava la mancanza dell’elemento del dolo ai fini dell’integrazione del reato di omissione di soccorso dopo aver urtato un altro veicolo

Con l’ordinanza n. 20638/2020 la Suprema Corte ha rigettato il ricorso di un automobilista condannato sia in primo grado che in appello per omissione di soccorso. Nello specifico, l’uomo era accusato dei reati di cui ai commi 6 e 7 dell’art. 189 Cod. Strada, relativi rispettivamente, in caso di incidente con danno alle persone, alla mancata ottemperanza degli obblighi di fermarsi e di prestare assistenza alle persone ferite.

Nel ricorrere per cassazione, l’imputato contestava, tra gli altri motivi, il vizio di motivazione in relazione all’elemento soggettivo del reato di cui al comma 7 dell’art. 189 C.d.S. A suo giudizio, infatti, non vi era prova della sussistenza del dolo, almeno eventuale, dal momento che egli non si sarebbe reso conto del danno che aveva potuto cagionare alla persona offesa, una donna trasportata a bordo dell’autovettura che egli aveva urtato.

I Giudici del Palazzaccio, tuttavia, hanno ritenuto il motivo di doglianza inammissibile.

Il ricorrente non si confrontava, infatti, con la motivazione della sentenza e con la ricostruzione del fatto, da cui si ricava egli aveva urtato pressoché frontalmente la vettura a bordo della quale viaggiava la persona ferita.

Sono perciò prive di pregio – sottolineano gli Ermellini – “le censure relative all’elemento soggettivo, essendo pacifico che nei reati contestati si configura il dolo eventuale, in relazione al quale è sufficiente la mera accettazione dell’eventualità di non prestare soccorso alla persona che abbia riportato o possa avere riportato lesioni dell’integrità fisica”.

Per il resto il ricorso proponeva in larga parte una rivalutazione delle prove raccolte demandata all’esclusiva valutazione del giudice di merito. Sotto il profilo della legittimità, la sentenza impugnata era argomentata in modo logico e coerente, richiamando gli elementi fattuali offerti dal materiale probatorio. Da li la decisione di rigetto.

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