Per affermare la prescrizione del diritto al pagamento degli onorari di avvocato, il giudice deve verificare che l’incarico si sia esaurito con le prestazioni oggetto della richiesta

“Posto il principio, ricavabile dall’art. 2957, comma 2, c.c. che in materia di onorari di avvocato la prescrizione decorre non dal compimento delle singole prestazioni, ma dall’esaurimento dell’incarico, qualora sia stata chiesta in giudizio il pagamento di onorari professionali di avvocato per le prestazioni eseguite fino a una certa data, tale data può essere assunta quale dies a quo del termine di prescrizione non automaticamente, in conseguenza della mera delimitazione temporale della pretesa compiuta dal creditore, ma solo a seguito dell’accertamento che l’incarico professionale si è esaurito con il compimento delle prestazioni oggetto della domanda”. E’ il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione, Seconda civile, con l’ordinanza n. 21008/2019.

La Suprema Corte si è pronunciata sul contenzioso tra due avvocati e una loro cliente insorto in seguito al mancato pagamento, da parte di quest’ultima, di un importo pari a oltre 27 mila euro a titolo di onorario professionale in relazione all’incarico per il recupero di un credito. La donna aveva presentato opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dai legali nei suoi confronti eccependo la prescrizione del credito. Istanza accolta in sede di merito.

Per quanto concerne la decorrenza della prescrizione dei crediti dei professionisti legali – chiariscono i Giudici Ermellini –  l’art. 2957, comma 2, c.c., detta una regola speciale, di deroga alla regola generale stabilita nel primo comma.

In base a tale regola speciale per le competenze dovute agli avvocati, ai procuratori e ai patrocinatori legali, il termine della prescrizione decorre non dal compimento della prestazione, ma “dalla decisione della lite, dalla conciliazione delle parti o dalla revoca del mandato; per gli affari non terminati la prescrizione decorre dall’ultima prestazione”.

Il contratto che ha per oggetto una prestazione d’opera intellettuale è da considerare unico in relazione a tutta l’attività svolta in adempimento dell’obbligazione assunta e, pertanto, il termine di prescrizione del compenso decorre dal giorno in cui e stato espletato l’incarico commesso e non già dal compimento di ogni singola operazione professionale necessaria all’assolvimento del compito assunto ed in cui si articola la convenuta prestazione d’opera intellettuale. In ipotesi di recesso, poiché questo opera ex nunc, il termine prescrizionale decorre dal momento in cui il contratto cessa di spiegare i suoi effetti (Cass. n. 3515/1969).

In materia, ricorda la Cassazione, è stato chiarito che qualora l’incarico al professionista sia limitato a prestazioni particolari, che non siano in relazione immediata e diretta con la decisione della lite, come nel caso in cui l’attività richiesta al professionista debba avere il suo svolgimento sino alla proposizione di un atto di impugnazione, con esclusione delle prestazioni eventualmente necessarie dopo tale atto, si è fuori delle specifiche ipotesi del secondo comma dell’art 2957 c.c. e torna applicabile il principio generale secondo cui il termine prescrizionale comincia a decorrere dal “compimento” della particolare prestazione richiesta (Cass. n. 1991/1970).

Nel caso in esame, la corte di merito non si è attenuta a tali principi, in applicazione dei quali i giudici avrebbero dovuto compiere una specifica indagine volta a stabilire se le prestazioni di cui fu chiesto il pagamento avessero esaurito l’incarico. Da qui la decisione di cassare la sentenza impugnata su tale aspetto.

Leggi anche:

ONORARI: QUAL È IL COMPENSO DELL’AVVOCATO IN CASO DI TRANSAZIONE? 

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui