Respinto il ricorso dell’imputato che invocava la condotta abnorme della vittima, un operaio caduto da un’impalcatura in un cantiere edile
In tema di prevenzione antinfortunistica, perché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l’evento lesivo, é necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia. Lo ha ribadito la Cassazione con la sentenza n. 4486/2021 pronunciandosi sul ricorso presentato dal Committente dei lavori di un cantiere edile, accusato di omicidio colposo, con violazione di norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, in relazione al decesso di un operaio caduto da un’impalcatura.
Il lavoratore , secondo quanto emerso dagli atti, stava fissando dei fogli di cellophane sulle finestre posizionate al terzo piano di un fabbricato in corso di ristrutturazione; a tal fine si era portato su una porzione di impalcatura presente all’esterno del fabbricato, sprovvista di parapetto. Nel corso dell’operazione, aveva perso l’equilibrio ed era caduto su un balcone posizionato due piani più sotto, procurandosi lesioni che ne avevano causato la morte.
All’imputato veniva contestato il non avere nominato un coordinatore per l’esecuzione dei lavori prima dell’affidamento degli stessi: condotta omissiva alla quale, secondo l’assunto accusatorio recepito dai giudici di merito, era eziologicamente collegata la condizione di insicurezza nella quale la vittima operava allorché si era verificato l’infortunio mortale.
La Corte di merito aveva ravvisato in capo al Committente la sussistenza della posizione di garanzia e dei correlativi obblighi di sicurezza nei confronti del lavoratore, escludendo che il comportamento tenuto da quest’ultimo nell’occorso potesse qualificarsi come abnorme.
Nel rivolgersi alla Suprema Corte, il ricorrente eccepiva, tra gli altri motivi, violazione di legge e vizio di motivazione, anche per travisamento della prova, in ordine alla condotta del lavoratore, ritenuta abnorme. A suo avviso, infatti, l’operaio aveva elettivamente ecceduto l’area del rischio governabile dai garanti. Il fatto stesso che l’impalcatura si fermasse al terzo piano, escluso dai lavori in esecuzione e privo di piano di calpestio, non poteva liquidarsi in termini di mera imprudenza del lavoratore.
I Giudici Ermellini, tuttavia, hanno ritenuto la doglianza manifestamente infondata.
Anche in base agli stessi atti del processo allegati dal ricorrente a corredo del suo ricorso, risultava infatti evidente che il lavoratore, al di là della sua qualifica formale e delle mansioni a lui assegnate nell’occorso, rivestiva una posizione di stretta e generalizzata collaborazione fiduciaria con il suo datore di lavoro nei lavori di completamento della parte esterna del fabbricato. A fronte di tale condizione, certamente nota all’imputato, la già vista, immediata percepibilità delle carenti condizioni di sicurezza del cantiere (ed in specie dell’impalcatura dalla quale era caduto il lavoratore) rendeva evidente che l’accaduto rientrasse nell’area di rischio governata da ambedue i garanti chiamati a rispondere della sua concretizzazione: non solo il datore di lavoro, quale primo e diretto soggetto al debito di sicurezza nei confronti del suo dipendente, ma anche il committente, in relazione alla porzione di adempimenti facenti capo al medesimo e da lui disattesa a fronte dell’evidente consistenza del rischio presente nel cantiere, tenuto conto delle mansioni di ordine “generalistico” di fatto espletate dal lavoratore deceduto.
Quanto alla presunta condotta abnorme del lavoratore, era del tutto evidente, nel caso in esame, che nell’ambito della sfera di rischio del soggetto titolare della posizione di garanzia rientrasse anche l’utilizzo di un ponteggio manifestamente inidoneo da parte di un soggetto che, come la vittima, espletava di fatto mansioni di vario genere nell’ambito del cantiere.
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