Opposizione a decreto ingiuntivo, nessuna sospensione in attesa della Cassazione

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La Corte di Cassazione ha chiarito che l’opposizione a decreto ingiuntivo per la restituzione di somme versate in esecuzione di una sentenza non può essere sospesa in attesa della decisione sul ricorso in Cassazione relativo alla stessa sentenza. La Corte ha sottolineato che il diritto alla restituzione sorge immediatamente con la riforma della sentenza e costituisce un diritto autonomo, indipendente dall’esito del procedimento di legittimità (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 5 febbraio 2025, n. 2822).

Il caso

La vicenda trae origine dalla emissione di un Decreto Ingiuntivo a favore di uno studio professionale di Avvocati per l’importo di otre cinquemila euro. Il debitore ingiunto si oppone, ma il Tribunale rigetta e tutte le somme di cui al decreto ingiuntivo venivano riscosse all’esito di procedure esecutive.

La Corte d’appello di Genova revocò successivamente il decreto ingiuntivo e condannò lo studio professionale alla rifusione delle spese dei due gradi di giudizio. Tuttavia le richieste di restituzione delle somme incamerate venivano ignorate, chiese, allora, e ottenne l’emissione di decreto ingiuntivo.

Lo studio professionale si opponeva e, preliminarmente come d’uopo, chiedeva la sospensione ex art. 337 cpc in attesa dell’esito del giudizio di cassazione intanto instaurato dallo Studio per la riforma della sentenza n. 1056/2023 della Corte d’Appello. In accoglimento di detta istanza il Tribunale di Genova ha ordinato la sospensione del giudizio di opposizione; avverso tale decreto di sospensione viene proposto regolamento di competenza, in danno dello studio professionale.

Il ricorrente, in sostanza, deduce l’inesistenza dei presupposti richiesti dall’art. 337, secondo comma, cpc e, specificamente del rapporto di pregiudizialità logico-giuridica tra il giudizio relativo ai pretesi compensi professionali pendente dinanzi alla Corte di cassazione e quello di opposizione a decreto ingiuntivo dinanzi al Tribunale di Genova relativo alla pretesa restitutoria delle somme riscosse dall’associazione professionale in esecuzione della sentenza di primo grado riformata in appello.

La censura è dirimente.

Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto la restituzione di somme versate non può essere sospeso

La Suprema Corte ribadisce che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto la restituzione di somme versate a seguito di una sentenza di condanna in primo grado, poi riformata in appello, non può essere sospeso ex art. 337, secondo comma, c.p.c., in attesa della decisione sul ricorso per cassazione proposto avverso la stessa sentenza di riforma.

Tra i due procedimenti non vi è un rapporto di pregiudizialità logico-giuridica tale da giustificare la sospensione dell’opposizione suddetta e costituente presupposto comune alle ipotesi di sospensione sia necessaria, ex art. 295 c.p.c., che facoltativa, ex art. 337, secondo comma, c.p.c.

La ragione di ciò risiede nel fatto che il diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello, sorge ai sensi dell’art. 336 cpc per il solo fatto della riforma della sentenza e può essere richiesto immediatamente, se del caso anche con procedimento monitorio.

Inoltre, la domanda di restituzione della parte che ha eseguito una prestazione in base ad una sentenza poi riformata può essere proposta, per la sua autonomia e finalità (che è quella di garantire all’interessato la possibilità di ottenere al più presto la restaurazione della situazione patrimoniale anteriore alla decisione poi riformata in appello), a prescindere dal successivo sviluppo del giudizio (in cio’ si legga Sez. U. n. 12190 del 2004).

Il diritto alla restituzione discende dal solo e unico fatto della rimozione della sentenza di primo grado ad opera di quella di appello, ed è un diritto soggettivo autonomo; nulla c’entra la natura del rapporto sostanziale all’origine della controversia.

La Cassazione accoglie con conseguente disposizione di prosecuzione del giudizio.

Redazione

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