Per gli Ermellini è legittimo l’affidamento esclusivo in attesa del recupero della funzione genitoriale da parte del genitore inaffidabile.
Con l’ordinanza n. 16738/2018, la Corte di Cassazione si è espressa sull’affidamento esclusivo alla madre dei figli nel caso in cui un padre inaffidabile si disinteressi totalmente della figlia.
Secondo i giudici, infatti, deve ritenersi legittimo l’affido esclusivo della figlia minore alla madre in attesa che il padre inaffidabile e disinteressato, recuperi la funzione genitoriale.
Il tutto senza che sia esclusa la possibilità di un futuro ripristino dell’affidamento condiviso.
La vicenda
Nel caso di specie, la Corte si è pronunciata sul ricorso di un padre separato.
In prime cure, i giudici avevano affidato la figlia minore in via esclusiva alla madre.
In appello, invece, il padre inaffidabile aveva contestato tale decisione chiedendo che venisse disposto l’affidamento condiviso della figlia a entrambi.
Ebbene, la Corte territoriale, dopo una verifica effettuata con i servizi sociali, ha deciso di revocare la sospensione delle facoltà di visita del padre.
Inoltre, ha incaricato i servizi socio-assistenziali educativi di vigilare sulla situazione della figlia. Infine era stato chiesto di predisporre un progetto di ripresa delle relazioni con il genitore.
Ebbene, in Cassazione, l’uomo ha protestato per l’esclusione dell’affido condiviso, nonché per la grave limitazione del suo diritto a frequentare la figlia.
Secondo l’uomo, mancava di fatto qualsiasi elemento relativo alla sua incapacità genitoriale.
Respingendo il ricorso, gli Ermellini hanno ricordato quanto segue.
In merito all’affidamento dei figli minori, viene operata dal giudice una valutazione prognostica nell’esclusivo interesse morale e materiale della prole circa le capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla fine dell’unione.
Questo giudizio va formulato tenendo in conto alcuni fattori ed elementi concreti.
Dal modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, alle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità a un assiduo rapporto. Infine, occorre considerare la personalità del genitore, le sue consuetudini di vita e l’ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore.
Ricordano i giudici che la regola dell’affidamento condiviso dei genitori è derogabile solo laddove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l’interesse del minore.
Pertanto, una eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario. Ma, ricordano gli Ermellini, anche in negativo sull’inidoneità educativa dell’altro genitore.
Pertanto, in presenza di un padre inaffidabile, come nel caso di specie, l’affidamento condiviso non può essere accordato.
Nella vicend in esame la Corte territoriale ha valutato tutta una serie di elementi per decidere sull’affidamento della minore e ha riscontrato un comportamento gravemente dismissivo della responsabilità genitoriale da parte del padre.
L’uomo non solo per anni non aveva contribuito al mantenimento della figlia, ma aveva cessato da anni di incontrare la bambina.
Inoltre, aveva volutamente interrotto il percorso di avvicinamento alla piccola che era stato predisposto dai servizi territoriali su incarico del giudice istruttore di primo grado all’esito di ben due C.T.U.. Queste ultime avevano infatti consigliato un percorso mediato e protetto, almeno nella prima fase, di incontri padre-figlia.
L’incapacità genitoriale dell’uomo era comprovata secondo la Corte territoriale anche dal suo totale disinteresse verso i primi due figli avuti dalla precedente moglie. Con loro, l’uomo aveva interrotto da più di 10 anni i rapporti.
Nonostante questi elementi, la Corte d’Appello ha revocato la sospensione della facoltà di visita stabilendo una ripresa dei rapporti che avrebbe potuto attuarsi solo su richiesta del padre e previa valutazione degli operatori specializzati.
In conclusione, i giudici hanno lasciato aperto uno spazio per la ripresa dei rapporti, nella prospettiva di un auspicabile recupero della funzione genitoriale.
Il tutto dunque non esclude un futuro ripristino dell’affidamento condiviso.
Pertanto, conclude la Cassazione, non può muoversi alcuna censura alla decisione impugnata.
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