La condotta del padre, già affidatario esclusivo del figlio, che tenta, con telefonate, appostamenti a scuola, di far valere i propri diritti e riallacciare i rapporti con quest’ultimo, non integra il reato di atti persecutori

La vicenda

L’indagato e la parte offesa erano coniugi prima separati poi divorziati.
Ebbene, la denunciante lamentava il fatto che il suo ex compagno tenesse un comportamento assillante e persecutorio nei confronti del figlio, presentandosi a scuola o fermandolo per strada, telefonandogli o citofonando a casa.
Aperto un fascicolo d’indagine e giunti dinanzi al giudice per le indagini preliminari, il Pubblico Ministero formulava richiesta di archiviazione. Ed invero, quegli episodi denunciati dalla donna non erano stati confermati dalla polizia giudiziaria né dai testimoni indicati dalla parte lesa.
In sede di separazione era stato disposto che il figlio fosse affidato al padre in via esclusiva, affidamento che tuttavia, non si era mai potuto concretizzare in quanto la madre aveva, di fatto, continuato a tenere il figlio presso di sé.
La situazione era andata avanti fino alla sentenza di divorzio ove il giudice, aderendo alle indicazioni fornite dal c.t.u., che aveva ritenuto opportuno lasciare la situazione così com’era e cioè che la madre continuasse a tenere il figlio presso di sé, per evitare un ulteriore aggravio della conflittualità fra i due ex coniugi.

La decisione

Stando così le cose, lo stesso Giudice per le indagini preliminari di La Spezia, ha inteso accogliere la richiesta di archiviazione in favore dell’indagato, dal momento che quest’ultimo non aveva fatto altro che rivendicare e far valere i propri diritti, poter vedere e mantenere rapporti con il figlio, che era stato già a lui affidato in via esclusiva.
Senz’altro, dunque, la condotta contestata non integrava alcuna fattispecie di reato, ivi compresa quella di atti persecutori.

La redazione giuridica

 
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