Se il locatore  per un periodo di tempo non richiede il pagamento degli affitti, non mutano gli accordi presi sul canone di locazione

La mancata richiesta del pagamento degli affitti può configurare il mutato rapporto tra locatore e locatario? E’ l’interrogativo cui ha dovuto rispondere un giudice del Tribunale di Firenze, nell’esaminare il caso di una coppia che ha portato in aula l’inquilino del proprio immobile. L’uomo, un artigiano, non ha mai pagato il canone di locazione e per questo, in base all’art 658 del codice di procedura civile, gli era stato intimato lo sfratto.
Il locatario sosteneva, dal canto suo, di aver avuto un accordo verbale con i proprietari della bottega, e di aver ricevuto dunque rassicurazioni del fatto  “che nulla sarebbe stato corrisposto a titolo di canone di locazione per tutta la durata del rapporto”. Inoltre rivendicava di aver speso 20mila euro per la ristrutturazione dell’immobile, cifra della quale chiedeva la restituzione.
La decisione del Tribunale è stata di segno opposto rispetto alle aspettative maturate dall’artigiano. Infatti in assenza di una prova  relativa all’asserito accordo verbale,  il contratto restava in essere. Di conseguenza la mancata richiesta di pagamento degli affitti, non è stato considerato  “comportamento concludente idoneo a modificare i termini dell’accordo contrattuale né presentare la pretesa valenza indiziante, proprio alla luce dei rapporti di stretta parentela esistenti tra le parti”.
Il Tribunale ha pertanto condannato l’artigiano al pagamento, con gli interessi, dei canoni di locazione mai corrisposti. Ha rigettato l’istanza di restituzione dei 20mila euro, perché “ i lavori nel fondo di proprietà (che l’artigiano diceva di aver operato ndr) furono precedenti all’ingresso del conduttore nell’immobile”. Il Tribunale ha infine disposto la risoluzione del contratto di locazione e l’immediato rilascio dell’immobile.
 
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