Il Tribunale di Roma, preso atto delle frequenti liti in famiglia, ha preso una drastica decisione per tutelare il minore. Sospesa la responsabilità genitoriale

Frequenti liti in famiglia? Decisione solomonica del Tribunale di Roma. A fronte dell’elevata conflittualità riscontrata in una coppia separata, con minore a carico, il giudice ha stabilito di sospendere la responsabilità genitoriale, nominando un tutore.  L’ermellino ha inoltre deciso di respingere le richieste che i due avevano avanzato in merito all’affidamento della figlia.
La madre aveva richiesto un incremento dell’assegno di mantenimento, fino a quel momento pari a 200 euro. Inoltre aveva evidenziato la scarsa propensione del padre a seguire l’iter suggerito dal servizio sociale ed infine aveva sottolineato i frequenti tentativi di  “screditare la madre agli occhi della minore”.
Il padre, dal canto suo, data la condizione di disoccupazione, aveva chiesto di dimezzare l’assegno di mantenimento. Inoltre aveva proposto,  restando fermo l’affidamento condiviso, che fosse disposta la collocazione prevalente presso l’abitazione paterna”.
Il giudice, rilevando l’elevata conflittualità dei due genitori e “la totale incomunicabilità, anche per scelte fondamentali attinenti la vita della figlia”, ne ha disposto la sospensione della responsabilità genitoriale e la nomina di un tutore. Le frequenti liti in famiglia non hanno quindi portato, alla coppia, alcun beneficio.
“Al fine di sollevare la minore dalla permanenza in un eterno conflitto fatto di recriminazioni reciproche, con elevato rischio di accrescimento del conflitto, potenzialmente idoneo a provocare aggressioni fisiche -si legge nella sentenza del 7 ottobre 2016,  si è ritenuto di dover – sospendere la responsabilità genitoriale di entrambi i genitori che hanno posto in essere condotte pregiudizievoli per la minore, e disporre la nomina di un tutore che eserciti la responsabilità genitoriale in luogo delle parti assumendo ogni decisione di maggiore rilevanza relativa alla minore e demandando ai genitori la sola amministrazione ordinaria nei periodi di permanenza della minore presso ciascuno”.
 
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