La Corte di Cassazione conferma che, in caso di pagamento fatture contestate, le note contabili prodotte dall’ASL sono sufficienti a giustificare le decurtazioni applicate, rigettando il ricorso della Casa di Cura e ribadendo la correttezza della valutazione del giudice di merito (Corte di Cassazione, I civile, ordinanza 16 febbraio 2025, n. 3905)
La vicenda
Chiamata a giudizio è una Clinica di Avezzano cui viene ingiunto di pagare Euro 74.374,53 per prestazioni eseguite negli anni 2006 e 2007 in favore di pazienti appartenenti alla allora (prima dell’avvenuta unificazione) ASL dell’Aquila in forza di un contratto sottoscritto il 14 marzo 2005.
La ASL si opponeva alla ingiunzione di pagamento. Il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo e condannava la ASL a pagare la minor somma di Euro 8.749,72. La Corte di appello conferma la decisione osservando, per quanto qui di interesse, che le condizioni contrattuali prevedevano il pagamento dell’85% a 60 gg dalla data di emissione della fattura, mentre per il restante 15% come saldo, era indicato il termine del 30 aprile dell’anno successivo a quello indicato nelle fatture.
L’intervento della Cassazione
L’ASL lamenta che la Corte abbia ritenuto sufficienti alla dimostrazione delle decurtazioni, le note della Finanziaria, così violando l’art. 2697 c.c.
Ebbene, la violazione dell’art. 2697 si configura solo nell’ipotesi in cui il Giudice di merito abbia applicato la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l’onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costitutivi ed eccezioni, ma non si verifica laddove si contesti il concreto apprezzamento delle risultanze istruttorie, argomentando che le stesse non avrebbero dovuto portare al convincimento raggiunto dal Giudice.
Ora, la Corte territoriale è giunta alla conclusione che l’ASL avesse dimostrato il diritto di procedere alle decurtazioni, osservando che, pur in mancanza dei verbali della CIP, le note erano sufficienti a comprovare le ragioni delle deduzioni, essendo allegati alle note predette i conteggi relativi alle detrazioni pretese dall’ASL, alle quali la Casa di Cura avrebbe potuto replicare nel merito.
Tale “conclusione” non è altro che il frutto della valutazione della prova e, appunto, del prudente apprezzamento del Giudice, e non è sindacabile in Cassazione.
Il principio di autosufficienza del ricorso
Riguardo alle altre censure, il principio di autosufficienza del ricorso impone al ricorrente di indicare in quale atto sia stata allegata la suddetta circostanza, ed in quale sede e modo es-sa sia stata provata o ritenuta pacifica: tale onere non è stato affatto assolto dalla ricorrente, dato che non è stato spiegato dove e quando nei precedenti gradi di giudizio si sarebbe verificata la dedotta non contestazione dei verbali.
Comunque sia, sottolinea la S.C, le censure sollevate non “aggrediscono” la ratio decidendi di secondo grado che ha ritenuto irrilevanti i tre verbali prodotti, sul rilievo che essi riguardassero prestazioni diverse da quelle oggetto di causa.
Sul punto, viene ribadito che l’interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata, traducendosi nella ricerca della comune intenzione dei contraenti, costituisce un’indagine riservata al Giudice di merito.
Quando la struttura sanitaria chiede il pagamento, o resiste alla pretesa di pagamento di somme da parte dell’amministrazione sanitaria nella fase esecutiva del rapporto, la giurisdizione ordinaria in tema di «indennità, canoni ed altri corrispettivi» si estende alle questioni inerenti all’adempimento ed all’inadempimento della concessione di beni pubblici e pubblici servizi, nonché alle conseguenze indennitarie, vertendosi nell’ambito di un rapporto paritetico tra le parti, ferma restando la giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo nei casi in cui siano impugnati atti di esercizio di poteri autoritativi tipizzati dalla legge, quali sono quelli immediatamente costitutivi, modificativi ed estintivi del rapporto concessorio.
Invece, l’oggetto del contendere consisteva, invece, nello stabilire se la societa’ fornitrice, oltre alle prestazioni indicate nei verbali della CIP (contestate, ma riconosciute proprio perché indicate in tali atti), avesse dato prova anche delle prestazioni non indicate nei verbali della Commissione.
Conclusivamente, il ricorso viene respinto in toto con condanna della Casa di Cura al pagamento delle spese di giudizio.
Redazione





