Pagamento Irap, spetta all’avvocato che si fa aiutare dalla moglie?

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La Corte di Cassazione, con una sentenza specifica, fornisce un importante chiarimento in merito al pagamento Irap

La Cassazione con l’ordinanza n. 10998/2018 ha fatto il punto sul pagamento Irap. In particolare, nel caso in cui, un legale, decida di farsi aiutare in studio dalla moglie, anch’essa avvocato.

In questo caso, infatti, per gli Ermellini l’avvocato sarà tenuto a versare l’Irap. Ciò in quanto nel caso del professionista che si avvale della collaborazione della moglie avvocato il presupposto dell’autonoma organizzazione sussiste pienamente.

Ma andiamo ai fatti.

Nel caso di specie, la Cassazione ha accolto l’appello della Agenzia delle Entrate contro la sentenza della Ctr dell’Emilia Romagna.

Quest’ultimo aveva ritenuto, in violazione degli artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 446/1997, “insussistente il requisito dell’autonoma organizzazione”. E questo “benché il contribuente, esercente la professione di avvocato, si fosse avvalso di lavoro altrui nella forma di collaborazioni non occasionali e per prestazioni afferenti all’esercizio della propria attività”.

Ebbene, la Cassazione ha stabilito, invece, che il motivo è più che fondato in relazione al pagamento Irap.

Infatti, secondo la giurisprudenza consolidata (cfr. Cass. n. 1136/2017 e n. 1820/2017), “in tema di Irap, il presupposto dell’autonoma organizzazione richiesto dall’articolo 2 del Dlgs 446/1997 ricorre quando il professionista responsabile dell’organizzazione si avvalga – pur senza un formale rapporto di associazione, della collaborazione di un altro professionista”.

E questo, ricordano i giudici, “stante il presumibile intento di giovarsi delle reciproche competenze ovvero della sostituibilità nell’espletamento di alcune incombenze, sì da potersi ritenere che il reddito prodotto non sia frutto esclusivamente della professionalità di ciascun componente dello studio”.

Dunque, nel caso oggetto della sentenza in commento, la collaborazione non occasionale era chiaramente volta ad aumentare le capacità professionali del contribuente.

In particolare, per prestazioni relative alla medesima attività, “attesa la sistematicità del rapporto di collaborazione, a nulla rilevando il mancato impiego di personale dipendente”.

Non solo. La natura non occasionale della prestazione lavorativa era desumibile anche dai compensi in favore del coniuge.

Pertanto, alla luce di tali evidenze, la sentenza è stata cassata con rinvio.

 

 

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