Ha vissuto per circa due anni con la sua compagna e madre della piccola Maria, riconosciuta da entrambi i genitori, giovanissimi, 26 anni lui 22 lei, in provincia di Enna. Il calvario per la coppia inizia nel 2011 dopo un litigio tra i due: «avevo la bambina in braccio e la madre ha provato a farmi cadere dalle scale, prima mi ha colpito con un oggetto di ferro» racconta Antonio, «la stessa sera ha provato a conficcarmi una forchetta nello stomaco».

Il racconto di Antonio è chiaro. Dopo le urla e la fuga fuori casa, la ragazza è rientrata a casa intorno la mezzanotte insieme alla madre per sottrarre con forza la piccola Maria da Antonio. Per ben due settimane non hanno permesso a lui di vedere la bambina, ogni volta con una scusa diversa: «la bambina vomita in continuazione e sta male». Nel 2011, insieme al suo legale, Antonio è costretto a presentare un’ istanza di affidamento condiviso presso il Tribunale per i Minori di Caltanissetta. Sottolinea inoltre, che dal febbraio a luglio ha visto sua figlia solo quattro volte per trenta minuti presso l’abitazione della compagna. Nei quattro incontri stabiliti, nonostante tutto, ad Antonio viene sottratta di nuovo la bambina anche il giorno del compleanno della piccola: «ho pregato il giudice affinché mi permettesse di vederla almeno per due ore, ma ha risposto che dovevamo vedercela tra di noi e che lui non poteva far nulla».

Nel suo racconto Antonio spiega in che modo è stato vittima di una vera e propria forma di estorsione da parte della sua compagna: «mi chiede di versarle 1800.00 euro, in caso contrario non mi avrebbe più fatto vedere la bambina, e non ho avuto modo di vederla e fino al 23 luglio 2011, data in cui ho visto mia figlia per l’ultima volta, non rispondevano neppure al telefono». La compagna di Antonio, dopo la rottura e senza comunicarlo a nessuno, si trasferisce in Germania all’insaputa del Tribunale dei Minori di Caltanissetta. Antonio ha presentato una denuncia per violazione dell’art. 574 c.p. e lo ha comunicato al Tribunale di Nicosia il giorno successivo. Ad oggi il Tribunale non ha dato alcuna risposta.

«Mi sono sempre opposto e continuo ad oppormi al trasferimento e al continuo permanere in Germania di mia figlia» continua Antonio, che non vuole farne solo una questione personale, ma si appella al rispetto della  “Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980”, concernente gli aspetti civili della sottrazione internazionale dei minori. Intanto il Tribunale di Caltanissetta in data 04/10/2011 decide di affidare in via “esclusiva”  la minore alla madre senza essere in possesso di alcuna prova oggettiva contro Antonio (come conferma il casellario giudiziario).

La ragazza intanto, ad oggi residente a Stoccarda, percepisce da questo un assegno di mantenimento di circa 1200 euro al mese, avendo dichiarato di essere una ragazza madre, oltre al mantenimento di 250 euro che percepisce da Antonio. Antonio oggi non sa dove si trovi la bambina, non conosce l’indirizzo preciso. L’assegno mensile per il mantenimento della figlia, viene spedito all’indirizzo del padre della sua ex compagna cosi da non avere informazioni sul domicilio di sua figlia. La storia va avanti già da quattro anni.

«Dopo aver ottenuto un decreto provvisorio, alla madre hanno confermato l’affidamento esclusivo di Maria e a me garantito il diritto di visita nei locali del Consolato in Germania (per ben nove mesi non ho saputo nulla di mia figlia) con copertura dell’assistente sociale» spiega Antonio. Ci tiene a sottolineare però che nella sua permanenza a Stoccarda, è riuscito a vedere sua figlia solo per tre ore nell’arco dei nove giorni, all’interno di una stanza non più grande di quattro metri per quattro, tale da non potergli permettere nemmeno di giocare. «Questo è successo perché il Tribunale non ha mai stabilito chiaramente le ore, i giorni ed il luogo idoneo in cui incontrarmi con la mia bambina».

Nel luglio 2012 Antonio ottiene l’affidamento condiviso ma con collocazione della minore a Stoccarda nella sua totale disapprovazione nel subire ancora una volta la madre di sua figlia nel “pretendere” di stabilire, in via unilaterale, quale debba essere il luogo di residenza della minore specie se si tiene conto del fatto che la madre ha trasferito la minore all’estero, ostacolando così il suo diritto di visita. D’altra parte, l’affidamento congiunto implica una preventiva collaborazione tra i due genitori i quali assumono gli stessi poteri e le stesse responsabilità, soprattutto nelle scelte riguardanti la crescita, l’educazione e l’istruzione.

Ebbene, l’articolo 574-bis del codice penale prevede la sospensione del l’esercizio della potestà genitoriale qualora la sottrazione e il trattenimento all’estero siano commessi da un genitore “a danno del minore”- comma 3 della Convenzione dell’Aja. Nonostante tutto, poche settimane fa, il giudice ha riconfermato l’affidamento esclusivo alla madre con delle restrizioni nel diritto di visita. «Sono un giovane padre di 26 anni e soprattutto incensurato che non chiede niente di più oltre ad avere riconosciuti i propri diritti negati proprio dal Tribunale di Caltanissetta», incalza Antonio. «Sono molto preoccupato perché mia figlia vive con una donna che ha tentato il suicidio per ben due volte, rischiando, di conseguenza, di uccidere la propria figlia cosa di cui il tribunale è a conoscenza».

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