La paziente, ricoverata all’Ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro, nell’alzarsi dal letto per recarsi in bagno era caduta a causa dell’improvviso spostamento del letto stesso, riportando la frattura del bacino e danni al femore.
Secondo i familiari della vittima le lesioni riportate per la caduta dal letto avrebbero aggravato le già precarie condizioni della paziente, che dopo circa un mese decedeva.
La vicenda giudiziaria
Il Tribunale rigettava la domanda. La Corte d’appello di Catanzaro (sent. n. 1047/2021) affermava:
a) la circostanza che la donna fosse caduta da sola dal letto non era sufficiente per fondare la presunzione di responsabilità di cui all’art. 2051 c.c., siccome spetta al danneggiato l’allegazione e la prova che il danno sia derivato da una caratteristica del bene originariamente posseduta, successivamente acquisita o semplicemente attivata dall’interazione con l’agente.
b) Era inammissibile, siccome nuova, la questione che il letto avrebbe dovuto essere dotato di sbarre anche in ragione delle condizioni di salute della donna, le quali ultime avrebbero imposto un’assistenza notturna più efficiente.
c) Tre testimoni avevano tutti riferito di avere appreso dalla stessa infortunata che la caduta s’era verificata per un improvviso cedimento della gamba, precisando che il letto si trovava nella sua solita posizione e non s’era mosso neppure quando la paziente vi fu riadagiata dopo essere stata sollevata da terra.
d) Queste tre deposizioni erano idonee a confutare la testimonianza dell’unico testimone introdotto dagli attori a conferma della tesi da loro prospettata.
e) Era verosimile e ragionevole l’individuazione della causa della caduta in un improvviso cedimento della gamba della paziente, posto che questa nel 2002 aveva subito la frattura del femore destro trattata chirurgicamente e nel 2004 aveva subito la frattura del sacro.
f) La mancata prova in ordine alla dinamica del sinistro rendeva superfluo affrontare il tema relativo all’individuazione del nesso causale tra caduta e decesso.
Il ricorso in Cassazione
La Cassazione è chiamata a valutare l’omissione da parte del Giudice che non avrebbe valutato se il mancato bloccaggio delle ruote del letto fosse stato da solo sufficiente a determinare l’evento.
La doglianza non si confronta con la ratio decidenti della sentenza (Cassazione civile, sez. III, 07/06/2024, n.16020).
I Giudici di appello hanno fondato il rigetto della domanda sulla generale mancanza di prova, non solo in ordine alla dinamica del sinistro, ma anche alla malattia verificatasi dal momento delle dimissioni a quello del decesso, alla natura delle lesioni riportate in seguito alla caduta, alla cronologia stessa degli eventi. Tutte queste circostanze hanno reso impossibile affrontare il tema stesso del nesso causale tra caduta e morte.
Avv. Emanuela Foligno