Sentenza controcorrente che esclude la colpa dell’automobilista che investe un pedone se quest’ultimo adotta una condotta anormale e imprevedibile (Tribunale di Latina, Sentenza n. 1829/2019 del 12 luglio 2019)

Pare faccia da spartiacque questa singolare pronunzia di merito che esclude la colpa dell’automobilista in un caso di investimento mortale del pedone in quanto lo stesso si immetteva imprevedibilmente con una condotta anormale in carreggiata.

Sull’argomento può dirsi infatti pressoché consolidata l’attribuzione della colpa prevalente all’automobilista in quanto è sempre richiesto un comportamento di guida particolarmente oculato.

Il Giudice di merito ha respinto la domanda di risarcimento avanzata dagli eredi del pedone investito perché ha ritenuto superata la presunzione di colpa dell’automobilista in quanto il comportamento del pedone è risultato imprevedibile e anormale.

L’automobilista procedeva a velocità moderata (circa 50 km/h) in condizioni di luce e traffico ottimali, mentre il pedone che camminava sul lato destro della carreggiata si immetteva bruscamente e repentinamente sulla traiettoria di percorrenza del veicolo.

L’automobilista non aveva il tempo materiale di azionare i freni del veicolo e veniva assolto in sede penale perché il fatto non costituisce reato.

Il Tribunale motiva tale decisione sulla scorta delle prove con particolare riferimento al fatto che i militari intervenuti sul luogo del sinistro non rilevavano tracce di frenata e l’unico testimone attendibile riferisce di aver soltanto sentito il rumore dell’urto.

La pronunzia resa è dunque liberatoria anche in sede civile in quanto risulta carente ogni prova se non certa quantomeno verosimile della responsabilità del conducente del veicolo.

La redazione giuridica

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