La cessazione dell’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto (Tribunale di Ancona, Sentenza n. 1301/2019 del 12 luglio 2019)

Interessante pronunzia di merito sulla cessazione dell’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti in seno a un procedimento di divorzio giudiziale.

Nel ricorso per lo scioglimento del matrimonio la moglie deduce il peggioramento delle condizioni economiche con riferimento alla sua condizione lavorativa e  quella della figlia e chiede il contributo al mantenimento sia proprio che della figlia nella misura di € 300 per ciascuna.

Nella fase di merito interveniva volontariamente nel giudizio la figlia divenuta maggiorenne che chiedeva riconoscersi in suo favore un contributo mensile al mantenimento di € 500.

Sull’assegno divorzile in favore della coniuge il Giudice di merito condivide il recente orientamento della Suprema Corte secondo cui l’instaurazione da parte del coniuge di una nuova famiglia, anche se famiglia di fatto, fa venire meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell’assegno divorzile.

Richiamando le Sezioni Unite del 2018 (SS.UU. 18287/2018) il Tribunale ribadisce che l’argomento in esame assume le medesime connotazioni sia che si assuma a parametro per l’assegno divorzile il “tenore di vita” goduto dalla famiglia prima del suo scioglimento, sia che si tenga conto della funzione equilibratrice-perequativa accanto a quella assistenziale dell’assegno di divorzio.

Il solo fatto che la coniuge abbia intrapreso una convivenza, anche se poi cessata, dopo la separazione consensuale giustifica, secondo il Tribunale, a ritenere non dovuto alcun assegno divorzile.

Ma anche a non tenere conto di tale aspetto non si sono evidenziati quei “sensibili squilibri“ tra le condizioni patrimoniali dei due coniugi che comporterebbe il diritto della donna di godere di un assegno da parte dell’ex marito.

Sull’assegno di mantenimento in favore della figlia maggiorenne il Giudice di merito analizza compiutamente e mirabilmente quali siano gli elementi che consentono di ritenere superato l’obbligo genitoriale al mantenimento del figlio maggiorenne.

Principio condiviso che l’obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli non cessi automaticamente con il raggiungimento della maggiore età. Ma perduri in linea di principio finché il figlio non abbia acquisito un inserimento nel tessuto economico sociale e una propria indipendenza economica. Ma tale condizione non deve necessariamente verificarsi in concreto nel senso che non è necessario che il figlio percepisca redditi tali da consentirgli di provvedere autonomamente alle proprie necessità.

Tale condizione quindi può anche essere valutata in astratto in relazione al percorso e alle opportunità che i genitori hanno offerto ai propri figli. Al riguardo il Tribunale condivide gli orientamenti della Suprema Corte (N. 11952/2016 e 18706/2014) che si è espressa in tal senso.

La prova dell’indipendenza economica può essere raggiunta anche con presunzioni circa i mezzi economici di cui il figlio si avvale, il suo tenore di vita, l’essere stato avviato ad attività lavorativa o comunque posto nelle concrete condizioni per diventare economicamente autosufficiente. Necessariamente, specifica il Tribunale, bisogna tenere in considerazione anche l’avanzare dell’età del figlio.

Conclusivamente il principio di diritto seguito è “la cessazione dell’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all’età, all’effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all’impegno rivolto verso la ricerca di un’occupazione lavorativa e, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta dal raggiungimento della maggiore età da parte dell’avente diritto”.

Avv. Emanuela Foligno

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