Cancellazione del volo aereo, la giurisdizione in materia

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cancellazione del volo

La Convenzione di Montreal del 1999 stabilisce che l’azione di risarcimento del danno, in caso di cancellazione del volo aereo, deve essere promossa a scelta dell’attore o nel territorio degli Stati parti o davanti al Tribunale del domicilio del vettore (Giudice Di Pace Di Palermo, Sentenza N. 2001 del 4 giugno 2019)

Si applica il Foro del consumatore nella controversia in tema di cancellazione del volo fra utente italiano e vettore straniero il quale deve corrispondere la compensazione pecuniaria di cui agli artt. 5 e 7 del Reg. CE 261/2004 e il risarcimento dei danni patrimoniali (pernottamento, pasti, trasferimenti, ecc.)

Il Giudice di Pace di Palermo tratta della questione di giurisprudenza applicabile tra un cittadino italiano e il vettore aereo straniero in seno a una domanda risarcitoria per inadempimento contrattuale causato dalla cancellazione del volo aereo.

L’utente adisce il Giudice chiedendo il risarcimento del danno patrimoniale consistente negli esborsi per il biglietto aereo non goduto, altro biglietto aereo acquistato, pernottamento, pasti e spese di trasferimento sopportati a causa della cancellazione del volo aereo.

Si costituisce il vettore eccependo il difetto di giurisdizione del Giudice italiano.

Il Giudice di Pace richiama la Convenzione di Montreal del 1999 la quale stabilisce che l’azione di risarcimento del danno nei trasporti aerei deve essere promossa a scelta dell’attore o nel territorio degli Stati Parti o davanti al Tribunale del domicilio del vettore .

Pacifico che la giurisdizione appartenga al Giudice italiano viene specificato che il riparto della competenza per territorio e per valore viene conseguentemente regolato dalle norme dell’ordinamento italiano con la conseguenza che ai sensi del D. Lgs. 206/2005 prevale il Foro del consumatore quale competenza inderogabile.

La norma applicata inoltre prevede che si presume la vessatorietà della clausola imposta dal Vettore che stabilisce come sede del Foro competente una località diversa da quella della residenza o domicilio elettivo del consumatore.

Nel merito della domanda risarcitoria il Giudice, dato atto che il volo alternativo prospettato dal vettore veniva proposto soltanto il giorno successivo, riconosce all’utente il diritto al ristoro integrale di tutti i danni patrimoniali conseguenti e riconducibili alla cancellazione del volo aereo e condanna anche il vettore alla refusione delle spese legali.

La redazione giuridica

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