Nessuna scusante per il conducente che dimentica di rinnovare il permesso per l’accesso in zona a traffico limitato: legittima la multa per negligenza del titolare
La vicenda
La Corte di Cassazione (Seconda Sezione Civile, ordinanza n. 30483/2019) ha confermato la decisione del Tribunale di Rimini che aveva rigettato l’appello prestato dal ricorrente contro due distinte ordinanze-ingiunzione emesse dalla Prefettura di Rimini per infrazione alla disciplina relativa alle zone a traffico limitato – “ingresso non autorizzato”.
Già in primo grado il Giudice di Pace di Rimini aveva escluso l’esimente invocata dal ricorrente di aver agito secondo buona fede, per non essersi accorto che al momento in cui furono elevate le contravvenzioni il permesso era scaduto, in quanto non rinnovato.
Anche per il giudice dell’appello non si trattava di buona fede, ma di colpa del ricorrente individuata nella negligenza rispetto all’onere del tempestivo rinnovo del permesso.
La decisione è stata confermata dai giudici della Seconda Sezione Civile della Cassazione, i quali hanno affermato che l’essersi attivato dopo aver commesso l’infrazione era circostanza non rilevante ai fini dell’esimente (della buona fede) invocata.
L’elemento soggettivo dell’infrazione
In punto di elemento soggettivo, l’articolo 3 della L. n. 689/1981 stabilisce che “nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l’agente non è responsabile quando l’errore non è determinato da sua colpa”.
Ne deriva che presupposto per l’erogazione di una sanzione amministrativa è non solo la sussistenza dell’elemento oggettivo della violazione, ma anche la configurabilità di un elemento soggettivo quanto meno di colpa.
Nel contempo, la sussistenza dell’elemento soggettivo può escludersi laddove la violazione sia stata commessa per un errore sul fatto non determinato da colpa, si pensi per esempio al caso in cui l’Amministrazione non abbia provveduto a comunicare all’opponente a tempo debito, e contrariamente alla prassi in uso presso il Comune, l’imminente scadenza del permesso di accesso alla ZTL.
La redazione giuridica
Leggi anche:
ZTL: MULTA ANNULLATA PERCHE’ L’ESPRESSIONE “VARCO ATTIVO” E’ EQUIVOCA