Di cosa parliamo quando parliamo di piano di rientro bancario e cosa c’è da sapere a riguardo. Come e quando proporlo e la sua natura giuridica

Il piano di rientro bancario è il rimedio stragiudiziale più conveniente per il cliente che ha superato i limiti del fido concesso dalla banca. Ma esattamente in cosa consiste? E come fare per proporlo al proprio istituto di credito?

Innanzitutto, è bene precisare che il piano di rientro bancario è l’atto con cui la banca negozia l’estinzione del debito del cliente in via stragiudiziale.

Il risanamento prevede il pagamento rateale progressivo dell’importo concordato con la banca fino alla sua estinzione. A tal fine, sia la banca che il cliente devono tentare di trovare una soluzione che consenta alla prima di soddisfare il proprio credito e al cliente di sostenere il pagamento a rate senza troppi problemi.

Proprio in virtù di tale aspetto è fondamentale che il cliente faccia delle previsioni realistiche, che è in grado poi di mantenere. Sarà poi la banca a decidere se accettarlo o meno.

Ma predisporre un piano di rientro bancario non è un compito facile. Occorre quindi rivolgersi ad avvocati esperti in diritto bancario o a società di analisti bancari.

Questo perché l’elaborazione di un piano di rientro richiede la capacità di dimostrare che l’accordo è fattibile e che il cliente è in grado di onorarlo.

Il piano di rientro bancario fa seguito generalmente alla revoca del fido bancario e alla richiesta di rientro dell’affidamento bancario. È quindi importante verificare la legittimità e la fondatezza dell’istanza dell’istituto bancario.

Due sono le ipotesi principali che possono verificarsi.

La prima è quella secondo cui la banca – dopo aver verificato la posizione debitoria del cliente -, in caso apertura di credito a tempo indeterminato provvede a notificare al debitore, con un anticipo di 15 giorni rispetto alla revoca del fido, un preavviso scritto. In esso invia una giusta causa di recesso (comma 3 art 1845 c.c).

Ebbene, in questo caso, e in presenza di gravi e giustificati motivi, la banca è legittimata, in qualsiasi momento, a recedere dal contratto.

A quel punto il correntista non potrà fare altro che restituire subito e in un’unica soluzione le somme richieste o proporre un piano di rientro.

Questa soluzione è la più conveniente poiché la mancata restituzione del quantum richiesto dalla banca comporta comporta alcune conseguenze. In primis, la segnalazione alla Centrale dei Rischi. In second luogo, l’avvio della procedura giudiziale di recupero del credito.

La seconda ipotesi è quella in cui la banca, senza rispettare i principi di correttezza e buona fede, non invii alcun preavviso al cliente e non adduca neppure una giusta causa di recesso.

Tale ipotesi èconsentita solo nei contratti di apertura del credito a tempo determinato.

In questo caso, è il cliente a poter contestare il comportamento la banca creditrice, citandola in giudizio per condotta abusiva.

E per quanto riguarda la natura giuridica?

Di tale aspetto si è occupata la Corte di Cassazione nella sentenza n. 19892/2014 sancendo che “il piano di rientro concordato tra la banca ed il cliente, ove abbia natura meramente ricognitiva del debito, non ne determina l’estinzione, né lo sostituisce con nuove obbligazioni, sicché resta valida ed efficace la successiva contestazione della nullità delle clausole negoziali preesistenti.”

 

 

 

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