L’obbligo di stipula della polizza per responsabilità professionale deve intendersi  valido anche per l’avvocato volontariamente sospeso

Con nota del 29 dicembre 2018 il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Milano ha sottoposto al Consiglio Nazionale Forense il seguente quesito: è ugualmente obbligato l’avvocato sospeso volontariamente ai sensi dell’art. 20 comma 2 della L. N. 247/2012 ad assolvere l’onere della stipula di polizza per responsabilità professionale e contro gli infortuni?

Ebbene, il CNF risponde alla domanda in questi termini.

Il parere

a) quanto alla polizza per la responsabilità civile professionale: La questione è già stata esaminata da questa Commissione con il parere 90/2016, dal quale non si ritiene di doversi discostare che così ha ritenuto: L’art. 12 Legge n. 247/2012 sancisce in capo all’avvocato il dovere di stipulare una polizza assicurativa a garanzia dei rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale. Si tratta, in tutta evidenza, di una prescrizione posta a tutela di due posizioni: da un lato, quella dell’avvocato, la cui attività potrebbe, anche a distanza di tempo, essere causa di danni verso terzi con conseguente obbligo di risarcimento; dall’altro, quella del cliente, che tale danno potrebbe subire.

La copertura assicurativa, – aggiunge – pertanto, deve permanere anche in capo all’avvocato sospeso a richiesta dall’attività professionale, sia perché la norma anzidetta non contempla eccezioni, sia in quanto il danno verso terzi potrebbe anche emergere, seppur risalente nell’origine ad epoca anteriore, durante il periodo di sospensione. In tal caso, infatti, qualora la copertura assicurativa non fosse stata rinnovata, il cliente non avrebbe più a disposizione la garanzia risarcitoria del danno accertato, la cui sussistenza è prescritta dalla legge.

b) quanto, invece, alla polizza infortuni: Il quesito è stato chiaramente superato dalla modifica dell’art. 12, comma 2, della legge n. 247/12, introdotta dal D.L. n. 148/17, conv. con l. n. 172/17, la quale prevede che “all’avvocato, all’associazione o alla società tra professionisti è fatto obbligo di stipulare, anche per il tramite delle associazioni e degli enti previdenziali forensi, apposita polizza a copertura degli infortuni derivanti ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell’attività svolta nell’esercizio della professione anche fuori dei locali dello studio legale, anche in qualità di sostituto o di collaboratore esterno occasionale”.

 

Leggi anche:

RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE DEGLI AVVOCATI E PREPONDERANZA DELL’EVIDENZA

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui