Accolta la richiesta di risarcimento del danno estetico patito da una donna dopo essersi sottoposta ad una seduta di epilazione laser 

Il c.d. danno estetico non è che una forma di invalidità permanente (e quindi un danno biologico), sicché il pregiudizio di tipo estetico viene abitualmente risarcito all’interno del danno biologico, inclusivo di ogni pregiudizio diverso da quello consistente nella diminuzione o nella perdita della capacità di produrre reddito, ivi compresi il danno estetico e alla vita di relazione, a meno che esso abbia provocato ripercussioni negative non soltanto su un’attività lavorativa già svolta ma anche su un’attività futura, precludendola o rendendola di più difficile conseguimento, in relazione all’età, al sesso del danneggiato e ad ogni altra utile circostanza particolare, nel quale caso può essere riconosciuto per esso un danno patrimoniale purché venga fornita una prova rigorosa di una concreta riduzione del reddito conseguente alle menomazioni subite.

La massima è estratta da una sentenza del Tribunale di Vicenza chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di risarcimento del danno estetico patito dall’attrice.

La vicenda

Quest’ultima aveva citato in giudizio il titolare del centro estetico, presso il quale aveva effettato una seduta di epilazione, eseguito con tecnica laser a luce pulsata, a seguito del quale erano scaturite gravi lesioni cutanee sulla sua pelle. Pertanto, la richiesta di risarcimento del danno.

Nel corso del giudizio, la stessa aveva allegato tutta una serie di prove dalle quali, verosimilmente, poteva presumersi la colpa dell’esecutore di tale intervento di espilazione.

Ebbene, secondo il giudice di merito, la domanda risarcitoria meritava di essere accolta.

Fra le parti era intercorso un rapporto contrattuale in base al quale il convenuto, esercente l’attività di estetista, aveva sottoposto la ricorrente ad un trattamento per la depilazione con la tecnica del laser a luce pulsata.

Il nesso causale fra il trattamento e le lesioni riscontrate è certo!

Infatti, l’avverarsi di un forte arrossamento agli arti inferiori ed i lamenti immediatamente manifestati dall’attrice per un subitaneo dolore proprio durante la sessione estetica non sono controversi, ed invero neppure smentiti da fonti di prova diverse su questo specifico punto – afferma il Tribunale di Vicenza.

Inoltre, il rapporto di causalità diretta era stato accertato, sotto il profilo medico-legale, dal C.T.U., il quale aveva affermato che le riscontrate lesioni cutanee agli arti inferiori erano “certamente ascrivibili a trattamento estetico di natura non medica “.

A fronte di tali emergenze processuali, la ricorrenza di un qualsiasi fattore idoneo ad interrompere il nesso causale o comunque ad inserirsi nella catena causale, sì da aggravare le lesioni medesime oppure da determinare autonomamente il danno, avrebbe dovuto essere provata dalla convenuta, la quale nulla aveva dedotto né tantomeno provato.

Era infatti, onere della convenuta, conformemente alla disciplina della responsabilità contrattuale, dimostrare di avere adempiuto la propria obbligazione in maniera esatta e con la diligenza e la perizia dovute (Cass. S.U. 13533/2001).

Prova che è evidentemente fallita.

All’attrice pertanto, va riconosciuto il risarcimento del danno che deve essere, a sua volta, parametrato considerando anche l’età della stessa al momento del fatto e aggiungendo un importo medio per l’invalidità temporanea.

Come ha già avuto modo di affermare la Suprema Corte, il c.d. danno estetico non è che una forma di invalidità permanente (e quindi un danno biologico), sicché il pregiudizio di tipo estetico viene abitualmente risarcito all’interno del danno biologico, inclusivo di ogni pregiudizio diverso da quello consistente nella diminuzione o nella perdita della capacità di produrre reddito, ivi compresi il danno estetico e alla vita di relazione, a meno che esso abbia provocato ripercussioni negative non soltanto su un’attività lavorativa già svolta ma anche su un’attività futura, precludendola o rendendola di più difficile conseguimento, in relazione all’età, al sesso del danneggiato e ad ogni altra utile circostanza particolare, nel quale caso può essere riconosciuto per esso un danno patrimoniale purché venga fornita una prova rigorosa di una concreta riduzione del reddito conseguente alle menomazioni subite (Cass. 13391/2007 rv. 597097 e Cass. 702/2010 rv. 610869; così anche Cass. 17220/2014; v. anche Cass. 6383/2004 rv. 571698, secondo cui il danno estetico costituisce una componente del danno biologico, che può giustificare una personalizzazione qualitativa e quantitativa dei parametri adottati a tal fine).

 

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